STEFANIA TOTARO
Cronaca

Ricorso sul 6 in condotta. Il Tar boccia la famiglia

Carate, il voto era stato assegnato per i ripetuti atti di bullismo dello studente. I genitori, dopo una prima vittoria in Tribunale, hanno perso l’ultima causa.

Il Tribunale amministrativo ha confermato il 6 in condotta assegnato dai docenti

Il Tribunale amministrativo ha confermato il 6 in condotta assegnato dai docenti

Mancato rispetto verso docenti e ragazzi, utilizzo di un linguaggio offensivo, assunzione di atteggiamenti di prevaricazione verso i compagni e di atteggiamenti persecutori che si configurano come atti di bullismo o cyberbullismo. Un comportamento che aveva spinto gli insegnanti di uno studente di prima superiore nell’anno scolastico 2021-2022 all’Istituto Leonardo da Vinci di Carate Brianza a promuoverlo, ma con un 6 in condotta, che non era stato accettato dai genitori dell’alunno, inducendoli a rivolgersi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia. Papà e mamma avevano contestato la valutazione sul comportamento del figlio, sostenendo che la votazione sulla condotta avrebbe rasentato "i limiti della discriminazione legata alle fragili condizioni psicofisiche del ragazzo, di cui la scuola non avrebbe tenuto adeguatamente conto, nonostante la predisposizione di un apposito Piano didattico personalizzato per disturbi di apprendimento". I giudici avevano accolto nel 2023 il ricorso per mancanza di motivazione del provvedimento scolastico, intimando all’istituto di riaprire lo scrutinio finale di due anni prima.

Ma in quella sede il Consiglio di classe e la dirigente avevano ribadito il medesimo giudizio, scatenando un altro ricorso dei genitori dello studente, che nel frattempo ha comunque proseguito il percorso scolastico. Questa volta il Tar, sottolineando che "il voto sul comportamento attiene a una sfera educativa che rappresenta il punto di incontro tra l’azione di più agenzie educative (in primo luogo, la famiglia)", ha dato ragione al Consiglio di classe straordinario che, nel riproporre la valutazione del 6 in condotta, aveva richiamato i documenti "riguardanti il comportamento dello studente, le sanzioni disciplinari e le evidenze documentali in merito alle avvenute comunicazioni con la famiglia", ritenendo che nel corso di quell’anno scolastico risultavano a carico dell’alunno "diversi comportamenti, tutti intenzionali, che costituiscono una esplicita violazione degli obblighi di comportamento previsti dal regolamento di disciplina e dal regolamento in materia di bullismo e cyberbullismo e segnatamente dell’obbligo più generale di rispetto nei confronti dei compagni e della comunità scolastica", tali da giustificare la valutazione al limite perché "pur a fronte degli specifici provvedimenti ricevuti, l’alunno non ha dimostrato di essere in grado di assumersi la responsabilità delle proprie azioni, denotando al contrario una scarsa capacità di autocorrezione".