STEFANO
Cronaca

Il coniuge separato può evitare la liquidazione dell’immobile che abita?

Pillitteri La rubrica riprende, dopo la pausa estiva, con un caso piuttosto spinoso. Mi scrive una signora dall’interland milanese. È...

Pillitteri La rubrica riprende, dopo la pausa estiva, con un caso piuttosto spinoso. Mi scrive una signora dall’interland milanese. È...

Pillitteri La rubrica riprende, dopo la pausa estiva, con un caso piuttosto spinoso. Mi scrive una signora dall’interland milanese. È...

Pillitteri

La rubrica riprende, dopo la pausa estiva, con un caso piuttosto spinoso. Mi scrive una signora dall’interland milanese. È separata legalmente dal coniuge e vive, sola, nell’abitazione acquistata, anni prima, con il marito e di cui è comproprietaria al 50%. Da molto tempo aveva interrotto i rapporti con il coniuge e di lui sapeva soltanto che si trovava in condizioni economiche molto difficili. Di recente è stata contattata da un “liquidatore” incaricato di vendere l’immobile per destinare metà dei proventi ai creditori del marito. Per lei è un autentico “fulmine a ciel sereno” e mi chiede se esiste un modo per non perdere l’immobile.

La risposta, in linea di principio, è no. La quota di cui è titolare il debitore costituisce, a tutti gli effetti, una componente del suo patrimonio con il quale risponde integralmente delle proprie obbligazioni senza che possa sottrarne alcunchè. Tuttavia che il coniuge separato debba, automaticamente, abbandonare l’immobile è tutt’altro che ineluttabile. Siamo, infatti, al cospetto di una quota indivisa. Che, in quanto tale, ha un valore molto minore sul mercato. Il liquidatore potrebbe valutare diseconomico procedere alla vendita.

Ma se la quota “indivisa” venisse, comunque, venduta il comproprietario non perderebbe il diritto ad abitarvi considerato che i contitolari hanno gli stessi diritti di godimento sul bene e nessuno può estromettere l’altro. Una situazione in cui il comproprietario ha titolo, tutt’al più, per pretendere gli venga corrisposta un’indennità di occupazione. Può, però, chiedere al giudice di procedere alla divisione. Che, se non è possibile “in natura” (come avviene per buona parte degli appartamenti), avverrà in via giudiziale. Chi occupa l’immobile (nel nostro caso il coniuge separato) vanta un diritto di prelazione sull’altra quota. Tenuto conto che la liquidazione dura tre anni, potrà valutare se procedere all’acquisto con una dilazione di pagamento. Se non lo esercita il giudice, una volta intervenuta la separazione giudiziale del cespite, potrà disporne la vendita in via integrale con ripartizione del ricavato tra i due ex comproprietari. Solo a questo punto il coniuge separato sarà tenuto a rilasciare l’immobile all’acquirente.

Se hai dei quesiti da sottoporre scrivi a:avvocatorispondi@gmail.com