
L’immobile di via Busoni 7A in zona Porta Vittoria al centro del contenzioso legale tra Tenkai e Comune
È certamente una sentenza a favore del Comune. O meglio, è una sentenza a favore della linea scelta da Palazzo Marino dopo la prima fase delle inchieste sull’Urbanistica. C’è però il rovescio della medaglia: se per il Tar il cambio di rotta arrivato nel 2024 è giusto, viene da desumere che le prassi che hanno contraddistinto fino a quel momento le scelte dell’amministrazione non lo fossero altrettanto. Stiamo ai fatti. Il verdetto dei giudici amministrativi ruota attorno allo stabile al civico 7A di via Busoni, in zona Porta Vittoria. Uno stabile suddiviso in due unità immobiliari autonome: un’autorimessa al piano terra e un’area al primo piano ad uso residenziale. Il 20 ottobre 2023, Tenkai Real Estate presenta al Comune una Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) alternativa al permesso di costruire che prevede un intervento, rubricato alla voce "ristrutturazione edilizia", di demolizione per realizzare una palazzina "ad uso residenziale di cinque piani fuori terra, oltre il piano interrato, composta da otto appartamenti e da sette posti auto pertinenziali".
Otto mesi dopo, i tecnici di Palazzo Marino bloccano la Scia. Il motivo? Non è una ristrutturazione edilizia, ma una nuova costruzione. Da qui ne discende il mancato rispetto di un parametro sancito dal Piano delle regole del Pgt, che per le nuove costruzioni prevede che la superficie coperta deve essere inferiore al 60% della superficie fondiaria. A quel punto, la società immobiliare presenta ricorso al Tar: per la srl, rappresentata dall’avvocata Benedetta Mussini, il provvedimento impugnato non è stato emanato in applicazione dell’articolo 3 del Testo unico edilizia, bensì sulla base della disposizione di servizio 4 del 20 marzo 2024 della Direzione rigenerazione urbana. Già, proprio il documento che il Comune ha adottato per cambiare radicalmente linea sull’Urbanistica, a seguito delle indagini della Procura, e per "orientare temporaneamente l’attività amministrativa tenendo conto delle indicazioni desumibili dal decreto del gip di Milano, sino a nuove indicazioni operative e interpretative desumibili da fonti legislative, giurisprudenziali o comunque istituzionali".
Un documento che, per Tenkai, sarebbe stato quindi redatto "al solo fine di adeguare la prassi interna all’interpretazione fornita dal giudice penale" al dpr 380 del 2001, "nonostante lo stesso Comune abbia dimostrato di non ritenere corretta tale interpretazione". Cosa ne pensa il Tar? Il collegio presieduto da Maria Ada Russo ha analizzato al microscopio le leggi sull’edilizia, da quella del 2001 al decreto legislativo 786 del 2020 che ne ha parzialmente modificato il contenuto. Detto questo, i magistrati hanno valorizzato un orientamento giurisprudenziale secondo il quale, nei casi di demolizione e ricostruzione di un immobile, "si fuoriesce dall’ambito della ristrutturazione edilizia e si rientra in quello della nuova costruzione "quando tra il precedente edificio e quello da realizzare al suo posto non vi sia alcuna continuità, producendo il nuovo intervento un rinnovo del carico urbanistico che non presenta più alcuna correlazione con l’edificazione precedente".
Un trend confermato nel 2022 dalla Cassazione – che ha stabilito che una ristrutturazione edilizia non può "prescindere dal conservare traccia dell’immobile preesistente" – e nel 2024 dallo stesso Tar della Lombardia sul caso della palazzina costruita in un cortile di via Fauchè. Tendenze che, applicate al caso in questione, fanno scrivere ai giudici: l’interpretazione fornita dalla disposizione di servizio 4/2024 è da "ritenersi corretta, con conseguente irrilevanza delle ragioni che hanno determinato l’amministrazione a emanare tale atto". Ragioni peraltro considerate "comprensibili e compatibili con l’interesse pubblico, posto che non avrebbe senso autorizzare interventi edilizi considerati dal giudice penale in contrasto con la legge". Conclusione: bene ha fatto l’amministrazione a fermare il progetto. Al netto del passato.