
L’analisi di 1.100 sentenze condotta dall’osservatorio Human Hall evidenzia quanta strada ci sia ancora da fare su temi fondamentali. Non solo l’istruzione ma anche la possibilità di un vero progetto di vita. .
Tra ordinanze e sentenze, i pronunciamenti dei tribunali analizzati in questa seconda edizione del report sono stati 1.100, quindi 300 in più rispetto all’anno scorso. In tutti i casi si tratta di decisioni assunte dalla giustizia amministrativa o ordinaria nel corso del 2024 in risposta ai ricorsi presentati dalle famiglie o dalle persone con disabilità. E proprio per questo restituiscono un quadro ponderato e significativo di quali siano, ancora oggi, i servizi e i diritti che le persone con disabilità fanno più fatica a vedersi riconoscere, quali siano gli orientamenti giurisprudenziali che si sono o che si stanno consolidando nell’affrontare tali ricorsi e, con essi, le materie che li informano, siano quelle più tradizionali siano quelle che discendono, invece, dalle riforme, spesso ancora in itinere, di alcuni istituti e alcune leggi. Infine, restituiscono un quadro di quanto siano o no pacifici, quanto siano o no consolidati, nella nostra giurisprudenza alcuni indirizzi interpretativi. Questo, in sintesi, è il metodo, il senso e il valore del secondo rapporto annuale sulla “Giurisprudenza sui diritti delle persone con disabilità“ messo a punto dall’Osservatorio Human Hall, istituito nel 2022 all’Università Statale di Milano, che ha la sua spoke leader in Marilisa D’Amico, docente di Diritto costituzionale, e il suo coordinatore in Giuseppe Arconzo, a sua volta docente di Diritto Costituzionale sempre alla Statale. Un report realizzato con la collaborazione del Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi di Ledha. Ieri la presentazione, alla quale hanno partecipato la rettrice Marina Brambilla, l’assessore comunale al Welfare, Lamberto Bertolè, Guido Gandino, direttore Area Residenzialità del Welfare di Palazzo Marino, la consigliera regionale Lisa Noja, il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano, Antonino La Lumia, e coloro che hanno contribuito al rapporto: Stefania Leone, delegata della rettrice a Disabilità e Dsa, Laura Abet e Giovanni Merlo, entrambi di Ledha, l’avvocato Francesco Trebeschi oltre a D’Amico e Arconzo. Una sintesi dei riscontri, allora.
Il diritto allo studio. Il maggior numero di sentenze – ben 353 – si è avuto sul tema del diritto allo studio. E all’interno di questo filone, i motivi che più frequentemente hanno indotto a presentare ricorsi in tribunale sono la mancata adozione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), assolutamente necessario per gli alunni e gli studenti con disabilità; un’attuazione solo parziale dello stesso PEI; ma anche le difficoltà ad ottenere il cosiddetto "anno di saldatura", vale a dire la permanenza di un alunno o di uno studente nello stesso ciclo di studi, per l’esattezza nell’ultima classe della scuola elementare, media o superiore, per uno o due anni in più qualora questo sia utile al suo percorso di vita e alla tutela del suo benessere; infine, il rifiuto all’iscrizione col quale ancora oggi devono fare i conti le famiglie e i ragazzi con disabilità. Quanto al PEI, lo scoglio è spesso rappresentato dalla possibilità di vedersi riconosciute dalle famiglie e dagli studenti il numero di ore di sostegno scolastico o di assistenza educativa necessarie. Uno scoglio che si presenta per i docenti di sostegno, messi a disposizione dal ministero dell’Istruzione attraverso le graduatorie, ordinarie o in deroga, e, a maggior ragione, per quelle figure di educatori, assistenti alla comunicazione e alla persona il cui reclutamento dipende, invece, dagli enti locali. In quest’ultimo caso, la giustificazione per il contingentamento delle ore sta nella mancanza di soldi e fondi. Da qui i pronunciamenti menzionati nel report che sottolineano come "le esigenze di bilancio" di questo o quell’ente locale non possano e debbano incidere. E come in molti casi si aspetti il contenzioso legale per poi approntare le misure necessarie. Ma, si sottolinea nel report, "la stessa esistenza del contenzioso seriale per ore inferiori a quelle proposte, fa sì che solo le famiglie che abbiano i mezzi economici per fare ricorso possano ottenere pronunciamenti" utili. Quanto al diniego di iscrizione, si rileva come il limite dei 20 alunni per classe, nel caso ce ne siano uno o più d’uno con disabilità, sia stato indicato dal legislatore non perché si rivelasse per le persone con disabilità un limite all’accesso al diritto allo studio ma per incoraggiare le scuole a tutelare la qualità dell’insegnamento.
Accessibilità e mobilità. Le sentenze analizzate in questo caso sono 110 e si va dalla difficoltà che ancora oggi si riscontra nel poter installare un ascensore in edifici privati alla mancata adozione di un Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) da parte dei Comuni. In Lombardia solo un Comune su 7 ha un PEBA. Eppure la legge risale al 1985.
Accesso alle prestazioni. È il secondo filone per numero di promunciamenti: 213. In questo caso, dai ricorsi, emerge la necessità di evitare che le misure previste dal Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze finiscano per l’essere condizionate dal luogo di residenza di chi è titolato a beneficiarne. In altre parole la giurisprudenza lavora ad eliminare le diseguaglianze territoriali che si riscontrano tra una regione e l’altra. In aumento i ricorsi relativi alla richiesta delle famiglie di vedersi riconoscere dalle aziende sanitarie locali o nelle scuole il ricorso al trattamento Aba, indicato per lo spettro autistico. Nel report si sottolinea come e quanto sia chiaro l’obbligo delle aziende sanitarie di provvedere ad assicurare questo trattamento in quanto rientra nei Lea, e come, secondo alcune sentenza, sia "discriminatorio escludere l’Aba in ambito scolastico". Nella prassi però, vedersi riconoscere un diritto all’Aba è complicato.
Compartecipazione. I Comuni hanno l’obbligo di compartecipare alle spese per i servizi (residenziali o semiresidenziali) a disposizione delle persone con disabilità. E la quota di compartecipazione deve essere tarata unicamente sull’Isee sociosanitario della persona con disabilità beneficiaria del servizio.
Progetto di vita. Il diritto esiste ed è riconosciuto come tale nei tribunali anche a fronte del disallineamento della riforma nazionale (slittata) e della sperimentazione regionale (in corso). Bisogna però superare una concezione burocratica dello strumento, quella secondo la quale il progetto di vita sarebbe un elenco statico dei servizi ai quali accede la persona con disabilità.