CARLO D'ELIA
Cronaca

Sindaco Uggetti e Marini arrestati, l’ordine degli avvocati attacca il Gip

Lodi, dura lettera del consiglio dei legali. "Il giudice non è un censore etico"

Il sindaco di Lodi, Simone Uggetti, 42 anni, all’uscita dagli arresti domiciliari (Cavalleri)

Lodi, 5 luglio 2016 "Il giudice non può e non deve essere un censore etico". Duro attacco dell’Ordine degli avvocati di Lodi nei confronti del gip Isabella Ciriaco in merito all’ordinanza di custodia cautelare che lo scorso 3 maggio aveva portato in carcere per dieci giorni il sindaco Simone Uggetti e l’avvocato Cristiano Marini. A due mesi dallo scandalo piscine, in attesa della prima udienza del processo (con rito ordinario) che si terrà il prossimo 21 luglio, il Consiglio degli avvocati lodigiani, che si è riunito lo scorso 29 giugno, ha deciso di pubblicare una lettera aperta rivolta al presidente del Tribunale Ambrogio Ceron e al rappresentante della Sezione di Lodi dell’Associazione nazionale magistrati Elena Giuppi. Nel provvedimento, il giudice per le indagini preliminari parlava di indagati che "pur davanti alla consapevolezza di realizzare degli illeciti, manifestano apertamente il fastidio derivante da chi denuncia a gran voce le loro condotte nefaste e contrarie alla legge e al primario interesse pubblico". Un atteggiamento, aveva aggiunto il gip, "del tutto disinvolto". Non erano mancati, poi, giudizi complessivi sull’operato dell’esponente Pd, che a parere del gip "ha tradito l’alta funzione e l’incarico attribuitogli dai cittadini, gestendo la cosa pubblica in maniera del tutto arbitraria e prepotente, violando non solo le normative di settore ma, prima ancora, il mandato politico, di tutela, perseguimento e attuazione del primario bene collettivo e pubblico".

Insomma, valutazioni che, secondo l’Ordine degli avvocati di Lodi, non rientrerebbero tra le competenze di un giudice per le indagini preliminari. "Il giudice espone l’imputato (Marini, ndr)– scrivono nella lettera firmata dal presidente dell’Ordine Giorgio Bottani –, in quanto avvocato, a un trattamento gravato dal maggior biasimo giuridico e sociale (inescusabile pare, a questo riguardo, l’abuso di aggettivazioni connotate da una acrimonia morale che il giudice non può e non deve coltivare come presupposto fondamento della propria azione, non essendogli demandato un ruolo di censore etico: "personalità negativa ed abbietta"; "Uggetti ha tradito l’alta funzione ed incarico attribuitogli gestendo la cosa pubblica in maniera arbitraria e prepotente") non ha alcun rilievo diretto con la funzione valutativa dei dati obiettivi contestati e rilevati dalla pubblica accusa e spinge il Giudice nel terreno, infido ed improprio, della riprovazione sociale e personale, per non dire sociologica, di un genus di cittadino che si vede per ciò solo maggiormente esposto di altri alle conseguenze della propria azione. In questa allarmante prospettiva di contaminazione della funzione e permeabilità di un pensiero morale personalissimo, ma distante dalla funzione, l’organo locale della avvocatura vede e coglie il senso della preoccupata propensione alla afflittività aggravata motivata dalla appartenenza ad una categoria professionale (avvocatura)".