STEFANIA TOTARO
Cronaca

Monza, cancellati i lavori con il Superbonus Edilizio 110% e i condòmini puntano a uno sconto in fattura: il progettista va pagato

Lo ha stabilito una sentenza del Tribunale civile di Monza. L'architetto pretendeva il pagamento della parcella e aveva fatto arrivare un decreto ingiuntivo agli inquilini, che però si erano opposti

Un cantiere edilizio (Archivio)

Un cantiere edilizio (Archivio)

Monza, 30 Giugno 2025 - Interventi edilizi da eseguire con il Superbonus Edilizio 110% cancellati dopo il blocco delle agevolazioni, ma il progettista va comunque pagato, anche se i condòmini avevano intenzione di ricorrere ad uno sconto in fattura. E' quanto ha stabilito una sentenza del Tribunale civile di Monza nel caso di un condominio che aveva conferito ad un architetto l’incarico di progettista e direttore dei lavori in relazione alle opere di ristrutturazione e di riqualificazione energetica da agevolare con il Superbonus.

L’agevolazione introdotta con il Decreto Rilancio per far fronte alla crisi economica causata dal Covid 19 rendeva possibile alcuni interventi edilizi senza alcun costo, ma nel 2023 sono state bloccate le cessioni di credito e quindi molti condòmini hanno deciso di non procedere con i lavori, non pagando neppure i professionisti che avevano reso la prestazione d’opera in loro favore.

Così aveva fatto il condominio brianzolo dopo avere capito che il proprio caso rientrava tra quelli per i quali sarebbe stata impedita la cessione del credito e non potendo sopportare di tasca propria il costo degli interventi. L'architetto pretendeva invece il pagamento della parcella e aveva fatto arrivare un decreto ingiuntivo agli inquilini, che però si erano opposti sostenendo che l'incarico era stato condizionato alla propria possibilità di avvalersi del Superbonus tramite sconto in fattura.

Per il condominio quindi, l’architetto si era assunto il rischio di non ottenere l’onorario, consapevole che avrebbe dovuto operare solo nel caso in cui i lavori avessero potuto fruire della particolare forma di pagamento.

Il Tribunale di Monza ha invece dato ragione al professionista sostenendo che "il tecnico che ha progettato gli interventi edilizi agevolabili con le detrazioni deve essere pagato per la propria prestazione, anche se il committente ha rinunciato ai lavori avendo perso la possibilità di ricorrere allo sconto in fattura. Ciò in quanto l’effettiva praticabilità della forma di pagamento concordata non può essere considerata un presupposto tale da condizionare l’esistenza del diritto al compenso". Il giudice ha fatto riferimento al Codice civile secondo cui "il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per l’attività svolta".