STEFANIA TOTARO
Cronaca

Salta il cantiere con il Superbonus. Il progettista va comunque pagato

Il professionista che ha svolto attività di progettazione per conto di un condominio per lavori con il Superbonus Edilizio 110%...

Il caso è arrivato al Tribunale di Monza

Il caso è arrivato al Tribunale di Monza

Il professionista che ha svolto attività di progettazione per conto di un condominio per lavori con il Superbonus Edilizio 110% poi non eseguiti ha comunque diritto al pagamento della parcella, anche se gli inquilini avevano intenzione di pagarlo tramite lo sconto in fattura. È quanto ha stabilito una sentenza del Tribunale civile di Monza nel caso di un condominio che aveva conferito a un architetto l’incarico di progettista e direttore dei lavori in relazione alle opere di ristrutturazione e di riqualificazione energetica da agevolare con il Superbonus. L’agevolazione introdotta con il Decreto Rilancio per far fronte alla crisi economica causata dal Covid rendeva possibile alcuni interventi edilizi senza alcun costo, ma nel 2023 sono state bloccate le cessioni di credito e quindi molti condòmini hanno deciso di non procedere con i lavori, non pagando neppure i professionisti che avevano reso la prestazione d’opera in loro favore. Così aveva fatto il condominio brianzolo dopo avere capito che il proprio caso rientrava tra quelli per i quali sarebbe stata impedita la cessione del credito. L’architetto pretendeva invece il pagamento della parcella e aveva fatto arrivare un decreto ingiuntivo agli inquilini, che però si erano opposti sostenendo che l’incarico era stato condizionato alla possibilità di avvalersi del Superbonus tramite sconto in fattura. Per il condominio, quindi, l’architetto si era assunto il rischio di non ottenere l’onorario, consapevole che avrebbe dovuto operare solo nel caso in cui i lavori avessero potuto fruire della particolare forma di pagamento.

Il Tribunale di Monza ha invece dato ragione al professionista sostenendo che "il tecnico che ha progettato gli interventi edilizi agevolabili con le detrazioni deve essere pagato per la propria prestazione, anche se il committente ha rinunciato ai lavori avendo perso la possibilità di ricorrere allo sconto in fattura. Ciò in quanto l’effettiva praticabilità della forma di pagamento concordata non può essere considerata un presupposto tale da condizionare l’esistenza del diritto al compenso". Il giudice ha fatto riferimento al Codice civile secondo cui "il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per l’attività svolta".

Stefania Totaro