
I ghisa sul piede di guerra con Palazzo Marino
Milano, 8 luglio 2025 – La strada è stata aperta dai macchinisti di Trenord, che a cavallo tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 si sono visti riconoscere dalla Cassazione il diritto a ricevere il pagamento delle indennità anche nei periodi di vacanza.
All’epoca, la Suprema Corte ha emesso una serie di ordinanze-fotocopia per ribadire un concetto-chiave: “Una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione”.
In tribunale
Ora tocca agli agenti della polizia locale, o almeno ai circa 200 che, sotto il cappello sindacale del Sulpl, si sono rivolti al Tribunale del lavoro per ottenere lo stesso riconoscimento: una dozzina di loro – assistiti dagli avvocati Ferruccio Centonze, Raffaele Ingrassia, Roberto Mattioni e Domenico Tambasco – ha già ottenuto un verdetto favorevole, con relativa condanna del Comune a versare la differenza non incassata negli anni scorsi.
Le cifre vanno da un minimo di 4mila a un massimo di 13mila euro. Prendendo spunto da diversi pronunciamenti della Corte europea, i giudici hanno premesso che il “fondamentale criterio” di cui tener conto è quello “dell’omogeneità tendenziale tra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore”.
Le indennità
Da questo assunto, dipende il ragionamento successivo sui paletti da rispettare: “Tale requisito va valutato, con riferimento al paventato effetto dissuasivo dell’eventuale scostamento, prendendo in considerazione i compensi erogati per “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all’esecuzione delle mansioni” e “correlati allo status personale e professionale” del lavoratore, con esclusione dei soli elementi “diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie” sostenute in occasione dell’espletamento delle stesse”.
Entrando nel caso specifico dei ghisa di piazza Beccaria, per il Tribunale “può certamente rientrare nel calcolo della retribuzione feriale l’indennità di turno”.
Il motivo? Questo surplus compensa prestazioni ordinarie e necessarie dei dipendenti inseriti “in un’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere, sulla base della programmazione adottata, equilibrata ed avvicendata”.
Tradotto: “Si tratta di un’indennità riconosciuta quale corrispettivo per l’incomodo gravante su ogni turnista, obbligato a organizzare la propria vita secondo le rotazioni cui deve soggiacere”. Stesso discorso vale per l’indennità di disagio e per “l’onnicomprensiva indennità condizioni di lavoro”, valutabili come elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale perché “vanno a compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate correlate all’effettiva presenza in servizio”. Infine, va inserita nell’elenco la retribuzione per “servizio esterno”, mentre va esclusa quella per “straordinario”.
La ratio
“Le sentenze del Tribunale di Milano affermano il diritto a un trattamento retributivo identico per le ferie e per i periodi di lavoro ordinario, principio consolidato nella giurisprudenza italiana ed europea – commenta l’avvocato Tambasco –. Questo è fondamentale per evitare che una retribuzione inferiore possa dissuadere dal godimento delle ferie. Un elemento innovativo è l’affermazione dell’universalità di questo diritto, valido sia per il settore privato che per quello pubblico”.
“Abbiamo già depositato ricorsi per circa 200 colleghi e altri sono in preparazione. Abbiamo sempre creduto al diritto all’erogazione delle indennità durante le ferie, iniziando a lavorarci nel 2023. La pronuncia della Corte europea ci ha aperto la strada”, fanno sapere i segretari del Sulpl Grazia Ingrao e Daniele Vincini.