MASSIMILANO MINGOIA e NICOLA PALMA
Cronaca

San Siro e l’affitto nell’era Covid, ricorso di Milan e Inter. Perché il Tar ha dato ragione al Comune

I club contestavano un calcolo sbagliato dello sconto applicato sul canone, sostenendo che Palazzo Marino avesse adottato un’interpretazione “estensiva” della nozione di incassi

Lo stadio di San Siro durante un derby tra Inter e Milan

Lo stadio di San Siro durante un derby tra Inter e Milan

Milano, 30 novembre 2024 – Milan e Inter contro Comune sul “terreno“ di San Siro. Risultato dopo l’ordinanza del Tar pubblicata ieri: 0-1. Parliamo del ricorso presentato dai due club contro l’amministrazione comunale, proprietaria dello stadio Meazza, nel quale le società rossonera e nerazzurra chiedevano di ridimensionare il corrispettivo relativo al canone di concessione dell’impianto dovuto a Palazzo Marino per le stagioni 2019-2020 e 2020-2021, quelle funestate dall’emergenza Covid che si sono svolte in buona parte senza tifosi sulle tribune della Scala del calcio.

Lo “sconto” dal Comune

L’11 ottobre 2021 il Comune, con una determina, aveva applicato una riduzione del canone del 22,73% per il 2019-2020 e del 19,59% per il 2020-2021 “ricomprendendo nel calcolo degli incassi anche le somme derivanti dai diritti televisivi, da partite nazionali e internazionali”.

Dopo questo calcolo, l’amministrazione ha invitato a versare l’importo di 3.876.742 a ciascuna della due società (in totale, dunque, 7.753.484 euro), che complessivamente pagano quasi 10 milioni di euro di canone di concessione per una singola stagione calcistica per poter utilizzare il Meazza.

L’interpretazione e la sentenza

Diavolo e Biscione, però, con il ricorso al Tar hanno contestato proprio l’interpretazione di “incassi” da parte di Palazzo Marino. Secondo Milan e Inter, infatti, il Comune avrebbe adottato un’interpretazione “estensiva” della nozione di incassi, “ricomprendendo anche i proventi derivanti dai diritti televisivi non espressamente individuati nell’oggetto della Convenzione tra Comune e società per la gestione dello stadio”.

La Quinta Sezione del Tar presieduta da Daniele Dongiovanni, però, ha respinto il ricorso dei club, riconoscendo che la convenzione tra le parti “ricomprende tutti gli introiti” derivanti “da ogni tipologia di utilizzo dello stadio”.

Non solo. Nell’ordinanza si legge anche che è ragionevole “considerare come ricavi le somme derivanti dai diritti televisivi, dal momento che nel periodo della pandemia l’abbonamento alle pay tv ha costituito l’unico modo per poter assistere alle partite della propria squadra, sostituendo interamente la modalità in presenza e passando così da modalità alternativa per seguire le partite a modalità ordinaria, a causa delle restrizioni di accesso”.

Del resto, "presupposto fattuale, oltre che logico, per poter beneficiare dei diritti televisivi, come per la visione in presenza della partita attraverso l’acquisto di un biglietto di ingresso, è lo svolgimento della competizione all’interno del Meazza e, pertanto, diventa irragionevole differenziare, nella nozione di incassi, gli uni (i diritti televisivi) dagli altri (i biglietti di ingresso), posto peraltro che la trasmissione delle partite tramite la tv ha il principale effetto di allargare il potenziale numero di spettatori”.

Per il Tar, dunque, lo sconto calcolato dal Comune per la concessione d’uso è corretto. “Gol” di Palazzo Marino. Palla al centro. In atteso di un ricorso di Milan e Inter al Consiglio di Stato.