
Smart working
Milano – Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di una lavoratrice per ottenere l’indennizzo Inail per l’infortunio occorsole durante la fruizione di un permesso personale (nello specifico, andare a prendere a scuola la figlia) mentre era in smart working durante la pandemia.
Il patronato Inca Cgil Milano aveva presentato ricorso contro il rigetto della domanda, richiamando un’ordinanza della Cassazione, in cui era chiarito, se pure nel contesto di una prestazione lavorativa svolta tradizionalmente in azienda, come l’infortunio in itinere sia compreso nella tutela Inail anche nell’ipotesi in cui il lavoratore percorra il tragitto in fruizione di un permesso personale. Il giudice ha condiviso il richiamo alla Cassazione, affermando che la tutela antinfortunistica del lavoratore si attiva tutte le volte in cui si allontani dalla sede di lavoro e poi vi faccia ritorno in occasione della sospensione dell’attività lavorativa per pause, riposi e permessi.
La pronuncia ha respinto la tesi di Inail, secondo cui invece la fruizione di un permesso per motivi personali interrompe di per sé il nesso rispetto all’attività lavorativa. Al contrario viene sancito che anche durante i permessi e le pause accordate da norme e contrattazione collettiva, i lavoratori godono delle medesime tutele che, nel caso specifico, sono dovute durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, in questo caso coincidente con l’abitazione della dipendente per effetto dell’accordo di lavoro agile. Inail è stata conseguentemente condannata a indennizzare l’infortunio occorso alla lavoratrice.