ANDREA GIANNI
Cronaca

Monsef El Mkhayar, lo jihadista e il rebus giuridico: “Ricerche a vuoto dall’Italia alla Siria, non si può processare”

Sentenza annullata, il foreign fighter non ha mai avuto contatti con il suo difensore, che ha ottenuto dai giudici l’accoglimento della sua istanza

A destra Monsef El Mkhayar

Milano –  Per cercare di rintracciare Monsef El Mkhayar, foreign fighter partito da Milano nel gennaio 2015 per unirsi all’Isis in Siria, è stata tentata l’ultima carta l’anno scorso, interpellando gli unici due parenti residenti in Italia, una zia e una cugina.

Dalle informazioni raccolte, attraverso contatti dei familiari con la donna che il giovane aveva sposato in Siria, si è appreso che il 28enne si trovava "ristretto presso non meglio precisato campo/prigione", una delle strutture dove sono stati portati i combattenti catturati dalla Forze democratiche siriane dopo la caduta dello Stato Islamico.

In precedenza le ricerche della Digos di Milano sull’ipotesi di un suo rientro in Italia, magari sotto falso nome, avevano dato esisto negativo accertando "il permanere della irrintracciabilità sul territorio italiano". E i contatti della Procura generale con Eurojust, nel 2019, avevano confermato solo "lo stato di restrizione" del 28enne "sotto il controllo delle Forze armate dell’Amministrazione autonoma della Siria del Nord-Est" senza indicazioni più precise sul luogo di detenzione. Ricerche proseguite per anni senza esiti e ripercorse nelle motivazioni della sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Milano che, risolvendo una "condizione di paralisi" del processo, ha annullato la condanna a 8 anni di reclusione emessa in primo grado per terrorismo internazionale, rinviando gli atti al gup perché emetta una sentenza di "non doversi procedere per mancata conoscenza del processo da parte dell’imputato". Sentenza che non cancella le accuse, perché se in futuro dovesse essere rintracciato potrà aprirsi un processo.

La Corte, presieduta da Ivana Caputo, si è trovata a dirimere un caso complesso affermando, anche sulla base delle novità introdotte dalla riforma Cartabia, delle norme e della giurisprudenza, un principio: un processo può essere celebrato in assenza "solo quando siano disponibili elementi concretamente idonei a dar certezza che l’imputato sia a conoscenza del processo e che la mancata comparizione in udienza sia dovuta a una sua volontaria e consapevole scelta".

In questo caso il foreign fighter, che dopo la cattura in Siria aveva anche rilasciato un’intervista dal carcere dichiarandosi pentito per le sue scelte, non ha mai avuto contatti con il suo difensore in Italia, l’avvocato Gianpaolo Di Pietto, che ha ottenuto dai giudici l’accoglimento della sua istanza, alla quale si è associata anche la Procura generale.

"La sentenza precisa con argomentazione ineccepibili – spiega il legale – che l’unica ipotesi per procedere in assenza, senza che l’imputato abbia ricevuto la notifica a mani proprie e che vi sia la conoscenza effettiva della vocatio in iudicium, è la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento. Inoltre stabilisce che l’eccezione difensiva con la quale si richiede la declaratoria di nullità del decreto di latitanza è una nullità assoluta formulabile in ogni grado del giudizio".