
di Nicola Palma
In poco meno di due anni, tra il settembre 2007 e il giugno 2009, incassò 50mila euro in parte in contanti in parte tramite fatture per prestazioni mai eseguite alla ditta della moglie. A bonificare i soldi a Sergio Rosini, all’epoca comandante della sezione operativa della Compagnia della Guardia di Finanza di Rho, fu secondo le accuse l’imprenditore Giuseppe Sirignano, legale rappresentante della società Fachini Gears spa, con l’obiettivo di “truccare“ una verifica fiscale in corso. A più di dieci anni di distanza, è arrivata la stangata per l’ex finanziere infedele: dovrà versare 100mila euro al Ministero delle Finanze per risarcire il danno erariale all’immagine dell’amministrazione, "quantificato in misura pari al doppio delle utilità percepite". Nella sentenza, depositata martedì, i giudici hanno ricostruito la vicenda, partendo dall’esito del processo penale. Nel 2012, Rosini e Sirignano sono stati assolti in primo grado dall’accusa di corruzione propria; accertato, invece, il reato fiscale, tanto che il finanziere è stato condannato a 8 mesi di reclusione. In Appello, il reato fiscale è stato poi riqualificato in "delitto speciale militare", e di conseguenza i giudici hanno annullato il precedente verdetto, "rilevando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario" e trasmettendo gli atti alla Procura militare della Repubblica di Verona. Nel 2015, il Tribunale militare ha condannato Rosini a 4 anni (con sentenza passata in giudicato nel 2017) "per aver dato corso all’emissione di fatture per operazioni sia soggettivamente che oggettivamente inesistenti".
In sostanza, la sintesi della Corte dei Conti, i vari procedimenti giudiziari hanno "incontrovertibilmente dimostrato che il convenuto abbia richiesto e ottenuto somme di denaro dall’imprenditore Giuseppe Sirignano, in parte tramite dazioni di denaro contante, in parte tramite fatturazioni per prestazioni inesistenti intestate alla ditta individuale della moglie". Da qui la "grave lesione del prestigio istituzionale della Guardia di Finanza, attesa la gravità intrinseca dei fatti e la loro diffusione sia in sede processuale, sia tramite i mass media, con conseguente perfezionamento di un danno erariale all’immagine dell’amministrazione di appartenenza". Dal canto suo, Rosini non si è costituito in giudizio, risultando contumace per l’intera durata del dibattimento. Quindi, i giudici non hanno potuto che prendere atto delle precedenti sentenze, riscontrando la presenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità per il danno erariale: dal rapporto di servizio "in ragione del quale si è verificato il comportamento" al nesso di causalità "tra l’evento lesivo e la condotta dolosa posta in essere", fino all’elemento soggettivo del dolo.