REDAZIONE CREMONA

Calcioscommesse, discussione su parti civili. Conte chiede il rito abbreviato

Il processo vede 112 imputati, tra i quali il Ct della Nazionale, Antonio Conte, per fatti relativi a quando allenava il Siena

Calcioscommesse, Tribunale di Cremona

Cremona, 7 marzo 2016 -  E' incentrata sulla ammissione delle costituzioni di parte civile la seconda udienza preliminare, in corso, oggi, davanti al gup, Pierpaolo Beluzzi, del maxi procedimento, sul calcioscommesse, che vede 112 imputati, tra i quali il Ct della Nazionale, Antonio Conte, per fatti relativi a quando allenava il Siena. Alla scorsa udienza, la Figc aveva deciso di non costituirsi contro Conte, il suo ex vice Alessio, e Stefano Colantuono, attuale allenatore dell'Udinese, finito nell'inchiesta per fatti relativi a quando allenava l'Atalanta. Il Ct della Nazionale ha chiesto di poter accedere al rito abbreviato nell'ambito del procedimento che lo vede imputato per frode sportiva nella vicenda del Calcioscommesse. Sulla richiesta dei legali del tecnico il gup di Cremona Pierpaolo Beluzzi deciderà nella giornata di domani. L'istanza è stata formalizzata da uno dei legali di Conte, Leonardo Cammarata

Beluzzi inoltre ha notevolmente sfoltito le oltre 100 richieste di costituzione in parte civile, formulate nell'ambito dell'udienza preliminare. Il giudice ha ammesso la Figc, la Lega B e Lega Pro, la Aic (Associazione italiana calciatori) e tutte le società che ne hanno fatto richiesta. Esclusi, invece, tutte le associazioni di tifosi e i singoli tifosi che ne avevano fatto richiesta. L'ammissione di parte civile è relative a tutti i reati 'fine', ovvero le singole frodi sportive e non l'ipotizzata associazione a delinquere. Questo perché, in sostanza, sarebbe lo stesso il danno subito da entrambi i reati e si sarebbe verificata una sorta di duplicazione. Nel suo provvedimento, il gup di Cremona Pieparolo Beluzzi ammette come parti civili «tutti quei soggetti che hanno uno specifico interesse e poteri di governance del mondo sportivo calcistico» e soggetti che abbiano quale specifica finalità la tutela degli interessi di soggetti 'partecipantì alle competizioni sportive, come l'Aic (Associazione italiana calciatori) e la Lega nazionale professionisti di serie B.

Altra categoria legittimata quella delle «società abilitate a svolgere regolarmente i concorsi pronostici e relative scommesse su territorio nazionale»: in particolare la società SK365 Malta limited. Per quanto riguarda gli «scommettitori», il giudice spiega che «è possibile ravvisare un potenziale specifico interesse solo in capo a colui che dimostri, in questa sede, di aver concorso a una o più scommesse in ordine al singolo evento sportivo non ottenendo, per effetto del'accordo che si contesta corruttivo o fraudolento, il risultato sperato». In sostanza, gli scommettitori avrebbero dovuto produrre una ricevuta delle giocate delle partite oggetto di contestazione nei capi d'imputazione e questo non è stato fatto. Per quanto riguarda i tifosi, anche se in presenza di un abbonamento, non hanno una legittimazione a costituirsi parte civile «dal momento che non vi è alcun rapporto contrattuale diretto col calciatore (dipendente della società di calcio) né, tantomeno con il terzo esterno (corruttore)». 

Dopo la scelta del giudice, a quanto si è saputo, gli avvocati degli imputati dovrebbero rendere noto se intendono avvalersi di riti alternativi: patteggiamento o rito abbreviato. Per certo vi è una quindicina di richieste di patteggiamento, presentate nella scorsa udienza, e almeno due richieste di rito abbreviato che comporta un giudizio 'allo stato degli attì, senza quindi ulteriore attività istruttoria, e lo sconto di un terzo della pena in caso di condanna.