PAOLO VERRI
Cronaca

Cantù, il Tar dà un dispiacere al Comune: sì al centro islamico

I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso dell’associazione Assalam: "Assoluta rilevanza del diritto di culto e della necessità di luoghi dedicati"

Preghiera nel centro islamico di Cantù (Cusa)

Preghiera nel centro islamico di Cantù (Cusa)

Cantù, 23 febbraio 2024 – Il Tar di Milano ha annullato il secondo rigetto della domanda di permesso di costruire per luogo di culto, e accolto il ricorso di Assalam. Riconoscendo che anche il Comune di Cantù "deve consentire l’esercizio della libertà di culto laddove siano rispettate le norme di legge, a cominciare dalla Costituzione", e regolamentari, come si verifica per Assalam.

La notizia giunge dagli avvocati Mario Lavatelli, Vincenzo Latorraca e Michela Luraghi, che da tempo seguono la controversa vicenda. "Dall’accurata motivazione della sentenza – spiegano - emerge l’assoluta rilevanza del diritto di culto, sancito dalla Costituzione, la necessità di luoghi dedicati, come chiarito in più occasioni dalla Consulta, nonché il dovere dell’Amministrazione di condurre un’adeguata istruttoria con adozione di provvedimenti motivati, non essendo mai ammissibile che la discrezionalità sfoci nell’arbitrio". Così, proseguono, "dopo un lungo e impegnativo iter giudiziario, finalmente Assalam ha ottenuto il rispetto dei propri diritti e interessi legittimi".

Il Tribunale ha infatti ritenuto illegittime "tutte le ragioni addotte dall’amministrazione a fondamento del diniego". In particolare, in riferimento alla pretesa mancanza di corrispondenza tra lo stato di fatto rappresentato negli elaborati allegati all’istanza, e lo stato di fatto esistente, il Tar ha evidenziato che è onere del responsabile del procedimento "accertare d’ufficio i fatti e di attivare il soccorso istruttorio per consentire all’istante di rettificare dichiarazioni o istanze erronee e incomplete".

Il Comune, come si legge in sentenza, ha "violato questa disposizione". Chiarisce ancora il Collegio che, dovendo pronunciarsi su un’istanza presentata nel 2014, l’Amministrazione "avrebbe dovuto attivarsi e, ove avesse ritenuto insufficienti le planimetrie allegate alla Dia del 5.10.2016 e della Scia del 10.5.2017, presentate dall’Associazione nel corso del procedimento, a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto, avrebbe dovuto richiedere rettifiche al progetto o integrazioni alla documentazione presentata". Il Tar ha infine condannato il Comune alla corresponsione delle spese di lite.

Paolo Verri