
Il legale chiede l’assoluzione, mette in discussione la fotografia scattata dopo lo scoppio della bomba
Marco Toffaloni? Deve essere assolto per non avere commesso il fatto. Rilancia in appello l’avvocato Marco Gallina, che ha depositato il ricorso contro la condanna a 30 anni di “Franco Maria Muller“, il 68enne ex ordinovista veneto da anni cittadino svizzero ritenuto uno degi esecutori della strage di piazza Loggia. In 68 pagine la difesa cerca di smontare i 5 pilastri dell’accusa: la sentenza Conforti, la fotografia della piazza subito dopo lo scoppio, in cui faceva capolino un giovane riconosciuto come l’imputato, le dichiarazioni del collaboratore Stimamiglio in merito alla sua partecipazione alla strage, e quelle della superteste Ombretta Giacomazzi, che lo avrebbe visto alle riunioni di Parona. Ma l’allora sedicenne Toffaloni, sottolinea Gallina, alla vera riunione organizzativa della strage di Abano Terme non c’era. "E se fosse stato implicato, ci sarebbe stato". Quanto alla foto in bianco e nero che ritrarebbe l’ex minorenne tra i feriti e i morti del 28 maggio 1974, Gallina contesta "l’assoluta inattendibilità" della consulenza del prof Capasso, che concluse con l’identificazione. "Già ictu oculi vi era differenza nella conformazione del naso - si legge nel ricorso - Il prof Capasso individuava come sicura la presenza di una fossetta mentoniera. Ma basta osservare le fotografie fatte stampare nel corso del processo per osservare come non sia visibile alcuna fossetta sul mento dell’ignoto. Ma soprattutto su 11 testimoni cui sono state mostrate le foto di Toffaloni e quelle del soggetto fotografato dopo la strage ben 10 non lo riconoscono". Anche il teste Stimamiglio, cui a sentir lui Toffaloni avrebbe riferito, vantandosene, di essere stato in piazza a Brescia quella mattina, peccherebbe di "assoluta inattendibilità e l’inverosimiglianza". E sarebbe meno che mai credibile per il difensore di Toffaloni la superteste Giacomazzi ("Rilevante" che non lo riconosca nella foto in piazza) . In subordine la difesa punta al non doversi procedere per prescrizione del reato e a una valutazione della reale capacità di intendere dell’imputato nel ’74. Be.Ra.