SARA BALDINI
Cronaca

La truffa carburante. Confermata la multa da quattro milioni

Livigno, i gestori concordavano a tavolino i prezzi della benzina

La vendita di carburante ha sempre attratto turisti

La vendita di carburante ha sempre attratto turisti

Per un lungo periodo, ben un decennio tra il 2012 e il 2022, tramite comunicazioni settimanali via mail avevano concordato a tavolino i prezzi di vendita al dettaglio di benzina e diesel, evitando di farsi concorrenza ma danneggiando, di fatto, i consumatori che si recavano a fare il pieno nel Piccolo Tibet. Ieri il Tar del Lazio ha confermato le maximulte da oltre 4 milioni di euro inflitte nel giugno 2023 dall’Antitrust ad alcuni distributori di carburante di Livigno, con quattro pressoché identiche sentenze con le quali hanno respinto i ricorsi proposti dal Gruppo Cusini (Cus.Car, Tre.Car, Ges.Car., Cu.Ba e Fibo, in solido sanzionate con 2.687.504 euro), e dalle società Bondi Carburanti di Bormolini Luigi (sanzionata con 695.281 euro), Global Service (sanzionata con 233.353 euro) e Sirloc (sanzionata con 671.048 euro). A inizio 2024 il Tar sospese i giudizi in attesa dei chiarimenti richiesti alla Corte di Giustizia europea riguardo alla compatibilità del termine applicabile per l’avvio della fase istruttoria ai procedimenti di competenza dell’Antitrust. In seguito al pronunciamento richiesto, è stata data prosecuzione ai processi ieri giunti a sentenza. Il Tar, dopo aver respinto in premessa i numerosi vizi di carattere procedimentale sollevati, si è concentrato sulle censure di carattere sostanziale. In premessa, i giudici hanno ricordato come la normativa di riferimento prevede "che siano incompatibili con il mercato interno e, quindi, vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza". L’effetto è che in definitiva, il Collegio ha ritenuto che l’esistenza dell’intesa anticoncorrenziale e la partecipazione alla stessa da parte delle società ricorrenti "siano dimostrate da un solido quadro probatorio, non inficiato dalle censure in atti, composto sia dall’evidenza dei costanti messaggi via e-mail tra le parti riguardanti il prezzo da applicare, sia dall’applicazione concreta dei prezzi comunicati nel corso di un lungo intervallo temporale".