Il Tar spara sul poligono "I residenti hanno ragione"

Gavardo, la sentenza ha accolto il ricorso degli abitanti vicini all’impianto che chiedono il rispetto dei limiti acustici. No invece al risarcimento dei danni

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di Federica Pacella

Anche il tiro a segno deve rispettare i limiti della zonizzazione acustica comunale di Gavardo: ora il Comune dovrà riavviare il procedimento di verifica del rispetto dei limiti alle emissioni sonore e prendere i conseguenti provvedimenti.

Una prima vittoria per i residenti di Gavardo, che si erano rivolti al Tar di Brescia per chiedere l’annullamento dell’atto con cui il Comune, a dicembre 2021, aveva ritenuto che non ci fossero i presupposti per impedire o limitare l’attività all’interno del poligono di via Bertolotti (gestito dall’associazione nazionale Tiro a segno–sezione di Gavardo) in assenza di evidenze di superamento dei limiti acustici.

La vicenda della difficile convivenza tra poligono e residenti si trascina da anni per via delle emissioni (definite "insostenibili e lesive del loro diritto alla quiete e alla salute"). La sentenza del Tar chiarisce un punto dirimente: le attività del Tiro a segno sono tenute al rispetto dei limiti derivanti dalla zonizzazione acustica comunale, indipendentemente dal fatto che il poligono esistesse prima delle case o che sia usato per esercitazioni delle forze dell’ordine. Secondo il monitoraggio fatto dal tecnico incaricato dal Comune di Gavardo (fatto su suggerimento di Arpa), tali soglie sono state superate per 32 giornate. Eppure, nella nota definita "sbrigativa" dal Tar, il Comune, pur avendo a disposizione giorno per giorno tutti i dati delle misurazioni, si è limitato ad affermare apoditticamente il rispetto dei limiti acustici da parte del poligono, senza neanche indicare quali.

"Il superamento del limite è circostanza non contestata dalle controparti (Comune e Tiro a segno, ndr) che si limitano invece a insistere (infondatamente, per quanto visto in precedenza) sull’applicazione di diversi e meno stringenti limiti alle emissioni sonore. Sicché – spiega il Tar - il ricorso risulta fondato anche laddove lamenta una incoerenza fra gli elementi istruttori raccolti e la decisione assunta dal Comune. Il Comune afferma infatti di non avere a disposizioni elementi istruttori che giustifichino l’esercizio dei propri poteri di prevenzione dell’inquinamento acustico. E, tuttavia, la relazione del consulente officiato dall’Amministrazione offre questi elementi, che dunque dovevano essere attentamente vagliati dall’Ente". Possibile il ricorso in appello, ma per i residenti è comunque una prima vittoria. "Siamo passati per fissati, ci è stato addirittura consigliato di vendere le case – commenta Giovanna Bonomini, del comitato La Paina – questa sentenza ci rende giustizia".