STEFANIA TOTARO
Cronaca

L’omicidio di San Rocco: "Le prove? Solo voci". Ecco perché i giudici hanno assolto Gambino

Le motivazioni della sentenza che ha annullato la condanna a 30 anni: "Gli indizi sono insufficienti e imprecisi, anche il movente è assente". Ma la Procura generale è pronta al ricorso per ribaltare la decisione.

L’omicidio di San Rocco: "Le prove? Solo voci". Ecco perché i giudici hanno assolto Gambino

L’omicidio di San Rocco: "Le prove? Solo voci". Ecco perché i giudici hanno assolto Gambino

Gli indizi evidenziati a carico di Giovanni Gambino risultano "insufficienti, asfittici, imprecisi e contraddetti da altri di segno opposto". Ma la Procura generale è pronta a ricorrere per recuperare la condanna. La prima sezione della Corte di Assise di Appello di Milano spiega perché ha deciso di ribaltare la sentenza dei giudici monzesi che hanno condannato a 30 anni di reclusione per concorso morale in omicidio volontario e rapina il 45enne tossicodipentente monzese vicino di casa e amico del 42enne Cristian Sebastiano, ucciso il 29 novembre 2020 con una trentina di coltellate da un 14enne e un 15enne, anche loro consumatori abituali di droga, sotto i portici dei palazzi popolari di San Rocco e rapinato di 5 grammi di cocaina. L’assoluzione di Gambino, difeso dall’avvocato Stefano Gerunda, è arrivata dopo due anni e mezzo di carcere.

"Già il ruolo di Gambino mandante che dà incarico a prezzolati killer in erba era risultata insostenibile - scrivono i giudici milanesi nella motivazione della sentenza -. Non solo non provata, ma implausibile. Giovanni Gambino, devastato dalla condizione di tossicodipendenza, andava piatendo dosi a credito, andava mendicando un euro qua e uno là per soddisfare il suo quotidiano fabbisogno; ospitava ragazzini, coetanei dei suoi nipoti, cui dava convegno per il rito del consumo di gruppo, nell’auspicio di vedersi omaggiare di una dose, una canna, una pallina". Per la Corte di Assise di Appello "anche il contributo concorsuale del determinatore deve essere escluso visto che neppure la pubblica accusa ha potuto sostenere, fondatamente, che l’imputato abbia determinato i minori a compiere un delitto che, senza il suo contributo persuasivo, costoro non solo non avrebbero commesso ma neppure ideato, pensato, vagheggiato. Così non fosse, in sentenza non sarebbero continui, come invece sono, i rimandi testuali seguiti dalla indicazione di prove da cui desumere che da tempo il 14enne accarezzava l’idea di colpire Cristian Sebastiano; che da più giorni cercava sostegno e complicità materiali; che nella chat fra i due giovani assassini del 24 novembre 2020 già faceva la sua tragica comparsa la triste sorte pensata ai danni di Cristian. In nessuna di queste fonti probatorie, ma proprio nessuna, vi è traccia della presenza di Giovanni Gambino". Assente è ritenuto il movente. "È un fatto che il 14enne avesse radicati motivi di risentimento nei confronti della vittima, da innestare nel fallimento della collaborazione nello spaccio di stupefacenti, con la relativa coda di debiti, accuse di appropriazioni di droga e incomprensioni reciproche". Invece i rapporti tra Sebastiano e Gambino "erano proseguiti perché non è mai venuto meno l’interesse economico dell’uno e l’interesse da tossicodipendente dell’altro, che ha continuato a rifornirsi di droga dalla vittima".

Per i giudici milanesi a carico di Giovanni Gambino "circolavano solo voci" nate in un contesto sociale "criminale di piccolo spaccio, gestito da chi è, a sua volta, assiduo consumatore di stupefacenti" con "l’emarginazione, l’antisocialità, la renitenza al rispetto delle regole del vivere civile di buona parte dei protagonisti attivi e passivi della presente vicenda giudiziaria, ma anche di molti dei testimoni, inclini alla reticenza, all’omertà, al favoreggiamento". Ora si attende il ricorso della Procura generale alla Corte di Cassazione per ribaltare nuovamente la sentenza.