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Cronaca

Personale usato ‘contro’ lo sciopero: Rete Ferroviaria Italiana condannata per condotte antisindacali

Il 6 maggio alcuni Quadri furono mandati sulle banchine degli scali lombardi per garantire il servizio. Ora i giudici del lavoro hanno accolto, in primo grado, il ricorso dell’Orsa per condotta antisindacale

Il settore del trasporto pubblico locale è tra i più segnati dagli scioperi

Il settore del trasporto pubblico locale è tra i più segnati dagli scioperi

MILANO – Stando alla denuncia dell’Orsa sarebbe successo in almeno quattro stazioni lombarde: quelle di Cremona, Lecco, San Zeno-Folzano (provincia di Brescia) e Paderno-Robbiate (provincia di Lecco). Qui, il 6 maggio, Rete ferroviaria italiana (Rfi) ha inviato del personale a rimpiazzare i capistazione che avevano deciso di aderire allo sciopero organizzato proprio per quel giorno. In alcuni casi Rfi ha inviato in banchina persone assunte con la qualifica di Quadro perché sostituissero i capistazione in sciopero. A San Zeno, ad esempio, “a causa dell’assenza del capostazione fin dalle 9 del mattino, la stazione sarebbe stata lasciata impresenziata e gestita da remoto dalla sala operativa di Greco Pirelli (Milano ndr) sino alle 10,30. Poi, a tale ora, lo Specialista dell’Unità Circolazione di Brescia, di livello Q2, si sarebbe recato e avrebbe abilitato sul posto l’impianto per effettuare operazioni di arrivo, manovra e partenza” di un treno. In quella di Paderno-Robbiate, “a partire dalle ore 9 il capostazione scioperante sarebbe stato sostituito dalla Specialista dell’Unità di Circolazione di Monza, livello Q2, che avrebbe sostituito, nel turno pomeridiano (dalle 13 alle 17, termine dello sciopero) anche un secondo capostazione scioperante”.

Questo è una parte di quanto ha ricostruito il sindacato nonché una parte di quanto riportato nella sentenza con la quale il Tribunale di Milano, sezione Lavoro, ha condannato Rfi per condotta antisindacale. Già, anche sulla base delle ammissioni di Rfi relative ad alcune delle sostituzioni contestate, i giudici hanno ritenuto, in primo grado, di accogliere il ricorso del sindacato. “La Corte di Cassazione – scrive il giudice Paola Ghinoy nel dispositivo – ha chiarito che che la sostituzione (di un lavoratore scioperante ndr) deve essere fatta in modo legittimo. Sicuramente legittimo è lo spostamento nelle mansioni degli scioperanti di lavoratori della stessa qualifica o addirittura di lavoratori con qualifica inferiore, cui saranno riconosciuti i diritti previsti da tale norma (...). Diverso è il caso in cui i lavoratori chiamati a sostituire i dipendenti in sciopero (...) siano di qualifica superiore e vengano quindi impiegati in mansioni inferiori”. Il Codice civile “nega tale possibilità, sancendo che il lavoratore debba essere adibito, oltre che alle mansioni per le quali è stato assunto, a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime svolte”.

Inoltre lo sciopero, in quanto annunciato in anticipo, non rientra tra le “esigenze non prevedibili” per le quali possono essere chiamati in servizio lavoratori in reperibilità. Da qui la bocciatura dell’operato di Rfi. “La sentenza rappresenta un passaggio fondamentale nella tutela dei diritti dei lavoratori e della libertà sindacale. La sostituzione illegittima dei capistazione scioperanti in alcune stazioni lombarde non è solo una violazione delle norme, ma un attacco diretto al diritto costituzionale di sciopero” sottolinea Luca Beccalli, segretario regionale dell’Orsa.