“Vallanzasca non deve tornare in isolamento”: la decisione del giudice di Milano

Un ricalcolo delle pene e l’applicazione dell’indulto evitano al “bel Renè” altri sei mesi di isolamento diurno

Vallanzasca in tribunale

Vallanzasca in tribunale

Milano – Mentre la Procura generale si oppone alla detenzione domiciliare in una struttura sanitaria per problemi neurologici, per Renato Vallanzasca arriva una buona notizia: la giudice di Milano Ilaria Simi ha respinto la richiesta della Procura di aggravare la pena per “il bel Renè” con l'applicazione di altri sei mesi di isolamento diurno. L'ordinanza, che ha accolto la tesi dei difensori Corrado Limentani e Paolo Muzzi, è stata depositata oggi.

La richiesta del pm

La richiesta di altri sei mesi di isolamento per il protagonista della mala milanese degli anni '70 e '80, detenuto con “fine pena mai” a Bollate, era stata avanzata lo scorso novembre dal pm dell'Ufficio esecuzione Adriana Blasco in un atto nel quale veniva ricalcolato il cumulo pene per il 73enne, ex bandito della Comasina, anche sulla base della condanna, definitiva dal 2016, per la tentata rapina (di due mutande, un paio di cesoie e del concime) compiuta in un supermercato nel 2014, quando aveva ottenuto la semilibertà, poi revocata.

La decisione della giudice

Nella sua ordinanza la giudice riporta una serie di sentenze a carico di Vallanzasca dal '97 in poi e fino a quella del 2016. Sentenze che non erano state “conteggiate nelle precedenti applicazioni” dell'isolamento diurno e per le quali si è creato un ulteriore cumulo di pene di 8 anni. La giudice spiega, però, che si possono applicare a questi verdetti “i 3 anni” di indulto. Il cumulo, dunque, scende a 5 anni e, chiarisce ancora la giudice, l'aggravamento dell'isolamento si può applicare “al soggetto già condannato all'ergastolo”, come Vallanzasca, soltanto nel caso che le condanne per i “nuovi reati” superino i 5 anni. E così non è. La giudice fa riferimento anche alla documentazione medica prodotta dalla difesa, che testimonia “le condizioni di parziale decadimento mentale del Vallanzasca”, ma solo per chiarire che queste condizioni non gli hanno impedito di “partecipare consapevolmente al procedimento”. La giudice ha anche stabilito, rigettando un'altra richiesta della Procura, “l'inizio della pena in espiazione al 20 marzo 1981”. 

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