ANNA GIORGI
Cronaca

Hostess, violenza di 30 secondi: "È abuso, il tempo non conta"

Le motivazioni della Cassazione che ha disposto un processo in appello bis "La durata del contatto tra lei e il sindacalista non esclude l’insidiosità del gesto".

Barbara D’Astolto la hostess che subì un abuso da un sindacalista a cui si era rivolta per un contenzioso

Barbara D’Astolto la hostess che subì un abuso da un sindacalista a cui si era rivolta per un contenzioso

"I ritardi nella reazione della vittima, nella manifestazione del dissenso, è irrilevante per la configurazione della violenza sessuale". E su questo aspetto la giurisprudenza è netta, perché - scrive la suprema Corte - la "sorpresa di fronte all’abuso può essere tale da superare la contraria volontà", ponendo chi subisce nella "impossibilità di difendersi". Queste sono le motivazioni depositate dalla Cassazione, dopo il ricorso del sostituto pg Angelo Renna, che ha disposto, l’11 febbraio scorso, un processo d’appello bis per un ex sindacalista di 48 anni che lavorava all’aeroporto di Malpensa, accusato di abusi su una hostess e assolto perché, scrivevano i giudici, lei in "30 secondi" avrebbe potuto opporsi.

Per la Suprema Corte, le motivazioni delle due sentenze di primo e secondo grado, non sono "in linea con i pacifici orientamenti giurisprudenziali" e quell’assoluzione va annullata con rinvio ad un nuovo secondo grado. Secondo la Corte d’Appello di Milano, che aveva confermato il verdetto del Tribunale di Busto Arsizio (Varese) del 2022, quei comportamenti dell’imputato (difeso dal legale Ivano Chiesa) non erano stati tali "da porre la persona offesa in una situazione di assoluta impossibilità di sottrarsi alla condotta". Condotta che, sostenevano i giudici, "non ha (senz’altro) vanificato ogni possibile reazione della parte offesa, essendosi protratta per una finestra temporale di 20-30 secondi", che "le avrebbe consentito anche di potersi dileguare".

La terza sezione penale della Cassazione (presidente Giulio Sarno), quattro mesi fa, accogliendo il ricorso della Procura generale milanese sostenuto anche dal pg della Cassazione, ha disposto l’appello bis ritenendo, si legge nelle motivazioni, che "entrambe le decisioni" di primo e secondo grado "non abbiano fatto buon governo dei consolidati principi affermati dalla giurisprudenza in materia di violenza sessuale". In questo caso, spiega la Cassazione, i giudici dei due processi non hanno mai "dubitato della insidiosità e repentinità degli atti sessuali", che integrano "di per sé la violenza sessuale, ma hanno immaginato che la durata del contatto escludesse l’insidiosità del gesto".

Invece, chiarisce la Cassazione, "è chiaro" che la hostess si era recata dall’allora sindacalista "per esporre un problema di lavoro ed era rimasta del tutto disorientata e sguarnita rispetto ai comportamenti dell’uomo". Il nuovo processo, da fissare in appello a Milano, dovrà tenere conto di questi paletti ribaditi dalla Suprema Corte.