
Il palazzo di via Dogana 4
Milano, 30 aprile 2019 - Niente gare pubbliche per chi non è in regola con i pagamenti all’Erario. Una norma che il Comune ha applicato recentemente per revocare l’aggiudicazione provvisoria di uno spazio demaniale a un ristoratore. E non stiamo parlando di locali qualsiasi, bensì di 49 metri quadrati al civico 4 di via Dogana, a due passi da piazza Duomo. L’imprenditore escluso ha proposto ricorso al Tar, ma i giudici hanno respinto la sua istanza, confermando la decisione di Palazzo Marino. Andiamo per ordine. Nell’ottobre scorso, piazza Scala pubblica un bando per la concessione in affitto di stabili comunali, nell’ambito del più ampio piano di valorizzazione che ha coinvolto soprattutto il complesso monumentale della Galleria Vittorio Emanuele. Per gli spazi di via Dogana, piano terra più soppalco, si presentano in cinque: a spuntarla è proprio Coppola, socio accomandatario e amministratore della Disma sas e proprietario di una gelateria al civico 2, che offre un canone annuo di 37mila euro.
Il 12 dicembre la commissione giudicatrice assegna in via provvisoria i 49 metri quadrati a Coppola. Il 22 gennaio 2019, però, la situazione cambia: l’Agenzia delle Entrate, interpellata dall’amministrazione, fa sapere che a carico dell’imprenditore «risultano violazioni definitivamente accertate», in particolare una cartella di pagamento per un debito di 5.908,39 euro relativa all’anno di imposta 2014. A quel punto, la Direzione partecipate e patrimonio immobiliare comunica al diretto interessato lo stop all’assegnazione, richiamando l’articolo 80 del decreto legislativo 50 del 2016, che prevede «l’esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto se il soggetto ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse».
Dal canto suo, l'imprenditore si rivolge al Tar per ribaltare la decisione. Innanzitutto, il suo legale sostiene che l’imprenditore ha partecipato alla gara come persona fisica e non come numero uno della Disma sas, società a cui fa riferimento la cartella esattoriale. Senza dimenticare che fino al marzo 2018 la legge considerava «grave» un debito solo se pari almeno a 10mila euro (limite solo in seguito abbassato a 5mila euro) e che nel frattempo la Disma ha avviato «una procedura conciliativa» con il Fisco. Ricorso inammissibile e infondato, per il collegio presieduto da Angelo Gabbricci. Inammissibile per «nullità della notificazione alla controinteressata Lin Qiong», seconda classificata in gara. Infondato perché Coppola deve rispondere comunque di quella cartella da 6mila euro, in quanto responsabile «per le obbligazioni sociali e dunque anche per le obbligazioni tributarie». Conclusione: aggiudicazione annullata. E ora sono a rischio pure altri tre bandi, quelli vinti da Disma sas il 16 gennaio 2019 per tre spazi ai piani secondo, terzo e quarto di via Pellico 6, in Galleria.