NICOLA PALMA
Cronaca

Condomino usa la cantina non sua, ora la deve restituire. Dopo 69 anni

Nel 1952 i costruttori dello stabile gli consegnarono le chiavi della 11, invece della 15 inserita nel rogito. L’uomo ha avanzato il diritto di usucapione, ma la Cassazione ha dato ragione alla sua vicina di casa

I giudici della Cassazione hanno dato torto all’anziano che usava la cantina da 69 anni

Milano - Dovrà restituire la cantina a colei che per la legge è la legittima proprietaria. Dopo averla usata ininterrottamente per 69 anni. Al termine di una lunga battaglia legale (costata verosimilmente ai litiganti più di quanto avrebbero speso per un semplice trasloco), il condomino A.M. si è visto respingere dalla Cassazione l’ultimo ricorso sul paventato diritto all’usucapione secondo lui acquisito su quello spazio sotterraneo. La rocambolesca storia di carte bollate emerge dalle motivazioni di una sentenza della Suprema Corte pubblicate due giorni fa.

Il verdetto ricostruisce che l’inquilino di uno stabile milanese, A.M., ha sempre sostenuto di aver utilizzato in "modo esclusivo" la cantina numero 11 "sin dal 1952", "quando la società che aveva edificato il palazzo gli consegnò le chiavi" di quello spazio, "anziché di quella numero 15 che risultava indicata nel rogito di acquisto del suo appartamento". Il 30 novembre 2011, però, la vicina di casa L.B., residente nell’abitazione "legata da vincolo pertinenziale" alla cantina 11, ha fatto causa ad A.M., rivendicando la proprietà di quei metri quadrati contesi. Contemporaneamente, l’ha pure querelato penalmente per l’articolo 633 del codice penale, che punisce "con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032" chiunque "invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto".

Nella sentenza della Cassazione non si dà conto dell’esito di quel procedimento, terminato con un verdetto del giudice di pace nel 2014, ma si parla di alcuni dei testimoni sentiti, che "avrebbero riferito soltanto di aver visto M. usare la cantina per “farvi lavoretti". Nel frattempo, anche la causa civile è andata avanti: nel 2016, la Corte d’Appello ha confermato quanto stabilito dai giudici di primo grado, ritenendo che non sia "stata conseguita la prova del possesso esclusivo, pacifico e continuato della cantina oggetto di causa". Tradotto : quel sotterraneo non è diventato di A.M. per usucapione, che è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario basato sul perdurare per un determinato periodo di tempo del possesso su un bene. In sintesi: il possessore non proprietario scalza il proprietario non possessore dopo un determinato numero di anni (20 per gli immobili). A.M. ha portato la contesa in Cassazione, che due giorni fa gli ha dato torto per la terza volta: per gli ermellini, i giudici d’Appello hanno valutato correttamente tutti gli elementi (comprese le prove "atipiche" emerse nel processo gemello), ritenendo "non raggiunta la prova del possesso esclusivo". Conclusione: A.M., suo malgrado, deve restituire la cantina dopo 69 anni.