
Un cane bassotto
Milano, 31 maggio 2015 - Prendere a calci un bassotto nano reao di aver fatto pipì nel posto sbagliato, scagliandolo come un pallone a qualche metro di distanza non comporta per legge nessuna punizione., E' quanto accaduto a edicolante finito a processo per il reato di maltrattamento di animali. L'uomo è stato prosciolto dal Tribunale di Milano che per il suo caso ha applicato le nuove norme sulla non punibilità per 'particolare tenuità del fatto', introdotte lo scorso marzo.
Il 10 ottobre del 2011, un uomo stava camminando con il suo bassotto al guinzaglio vicino ad un'edicola a Milano, quando il cane ha deciso di fare pipì sull'espositore dei giornali. L'edicolante si è infuriato e ha preso a calci l'animale scaraventandolo "ad alcuni metri di distanza" e causandogli, stando ai referti del veterinario, dolori "lungo tutta la colonna vertebrale" e un "evidente stato di shock".
Per il giudice della quarta sezione penale, Marco Tremolada, però, l'imputato può essere dichiarato "non punibile per particolare tenuità del fatto", perché "ha sì posto in essere una condotta lesiva nei confronti del cane della persona offesa (che ha sporto denuncia, ndr), ma non ha utilizzato né armi o altri strumenti di particolare lesività, né modalità tali da far ritenere che la condotta sia stata espressione di un gesto gratuito". . Nessuna azione "premeditata" e nemmeno "sevizi" o "crudeltà" e in più per il giudice il cane non ha «riportato lesioni gravi».
Rimane una domanda: il signore avrebbe preso a pedate l'animale se si fosse trattato di un pitbull o semplicemente di un cane di stazza più grossa di un bassotto nano?