NICOLA PALMA
Cronaca

Bar senza bagno disabili? Sì, perché è piccolo. La decisione del Tar

Accolto il ricorso di un esercizio di corso Magenta contro il Comune di Milano, “Norme nazionali e locali concordano sotto i 60 metri, questo ne misura 54”

Uno scorcio di corso Magenta, dove si trova il locale che ha vinto il ricorso al Tar

Uno scorcio di corso Magenta, dove si trova il locale che ha vinto il ricorso al Tar

Milano – Il titolare di un bar che prepara solo caffè e panini senza servizio al tavolo può non predisporre un bagno per disabili, a meno che la superficie complessiva non superi i 250 metri quadrati. Il concetto è stato ribadito ieri dal Tar, che ha accolto il ricorso di una società cui fa capo un esercizio commerciale di corso Magenta.

Il 23 gennaio 2023, l’azienda ha depositato in Comune una Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) per “lo svolgimento dell’attività di conduzione di un pubblico esercizio destinato alla somministrazione al pubblico di bevande, dolciumi e spuntini (bar-caffè)”. Otto mesi dopo, l’amministrazione ha imposto lo stop, ritenendo “che il servizio igienico destinato alla clientela” non fosse conforme alla normativa: in particolare, i tecnici hanno rilevato che il bagno non era accessibili ai disabili e non rispettava “i criteri di sorvegliabilità esterna poiché collocato nel cortile condominiale”. A quel punto, i titolari si sono rivolti al Tribunale amministrativo della Lombardia per chiedere l’annullamento del provvedimento, contestando i rilievi sul bagno e dicendosi pronti a confrontarsi col Comune sull’aspetto della sorvegliabilità. Il 23 novembre scorso, i giudici hanno detto sì all’istanza cautelare.

Ora è arrivata la decisione nel merito. I giudici sono partiti dall’analisi delle norme nazionali e locali. Le prime distinguono i locali in cui si svolge attività di ristorazione vera e propria (ristoranti) da quelli in cui si somministrano bevande e spuntini (bar): nel primo caso, l’obbligo è sempre sussistente; nel secondo, l’obbligo sussiste solo in caso di superficie superiore a 250 metri quadrati. Poi c’è il Regolamento comunale di igiene pubblica, che all’articolo 5 prescrive che “ristoranti, trattorie, tavole calde, mense aziendali, refezioni scolastiche, laboratori con produzioni di gelati e pasticceria in bar e gelaterie o assimilabili” abbiano almeno un servizio igienico riservato al pubblico fino a 60 metri quadrati, con previsione di ulteriori bagni “per ogni aumento della superficie di 60 metri quadrati”.

Disposizioni che per i giudici vanno lette in questo senso: se il locale ha una superficie superiore a 60 metri quadrati, deve avere in ogni caso un secondo bagno per i disabili. Quindi, si legge nelle motivazioni, le due norme sono concordanti tra loro per superfici inferiori a 60 metri e superiori a 250, ma discordanti per le superfici comprese tra 60 e 250 metri. Detto questo, il caso in questione riguarda un locale di 54 metri quadrati, che quindi non ha alcun obbligo per il collegio presieduto da Maria Ada Russo. Conclusione: il provvedimento è illegittimo e va annullato.