NICOLA PALMA
Cronaca

Autovelox viale Fulvio Testi: perché i giudici hanno bocciato (due volte) i ricorsi dei multati

Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del Tar: sì al rilevatore della velocità contro il quale era stata promossa una serie di istanze

L'autovelox di viale Fulvio Testi (Canella)

L'autovelox di viale Fulvio Testi (Canella)

Milano, 4 giugno 2024 – L’autovelox di viale Fulvio Testi è stato installato correttamente dal Comune. Dopo il Tar, anche il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza presentata da alcuni automobilisti "stangati" dal rilevatore di velocità installato sei anni fa a presidio dello stradone che porta all’hinterland nord per punire chi supera il limite dei 50 chilometri orari.

Le motivazioni della contestazione

I legali dei ricorrenti hanno contestato in primo luogo che i due autovelox sarebbero stati montati in violazione di quanto previsto dalla Prefettura nel 2003 e senza alcun preavviso, con un "effetto sorpresa" che avrebbe consentito a Palazzo Marino di raggiungere il "reale obiettivo": fare cassa.

Di più: "Non ci sarebbe stata alcuna adeguata pre-informazione agli utenti della strada, né una segnaletica ben visibile circa l’esistenza dell’impianto che consentisse quell’effetto di deterrente e di prevenzione dell’incidentalità che dovrebbe essere intrinseco alla funzione dello strumento sanzionatorio".

Le scelte dei giudici

I giudici di Palazzo Spada, in linea con quanto stabilito in primo grado, hanno smontato punto per punto le contestazioni. Con una premessa: la pericolosità di viale Testi è stata accertata fin dal decreto di corso Monforte datato 4 aprile 2003, che ha autorizzato l’installazione di autovelox in viale Testi (e non solo) tenendo conto degli indici relativi "al tasso di incidentalità, alle condizioni strutturali e plano-altimetriche nonché del traffico".

Dal decreto, ha aggiunto il collegio presieduto da Fabio Franconiero, emerge che la strada era all’epoca "una delle tre vie milanesi più pericolose, in particolare con riferimento agli incidenti con lesioni gravi o gravissime". Quindi, il provvedimento di Palazzo Diotti ha "del tutto ragionevolmente decretato la pericolosità dell’intero tratto stradale, di modo che il Comune altrettanto ragionevolmente ha deciso di installare" l’autovelox.

Spiegazione quasi filosofica

E la segnaletica che ne indichi la presenza agli automobilisti con congruo anticipo? Qui i giudici si sono avventurati in una spiegazione quasi filosofica: "La ragione di una tale prescrizione – la premessa – deve essere necessariamente rinvenuta nella duplice necessità di evitare pericolosi comportamenti elusivi dell’ultimo istante dei trasgressori, nonché di privilegiare la funzione deflattiva della rilevazione, volta a scoraggiare velocità eccessive di tutti gli utenti inducendo a comportamenti ‘virtuosi’ secondo una logica per così dire di prevenzione generale, rispetto a una logica di prevenzione speciale volta a sanzionare solo gli utenti trasgressori".

Detto questo, la richiesta di essersi avvisati "non può giammai tramutarsi, secondo un mal riposto legalitarismo, in una sorta di impropria regola di “parità delle armi”, che consenta al trasgressore attento a tale segnaletica di “vincere la sfida” con il velox e quindi di violare – impunemente – le disposizioni poste a tutela della sicurezza propria e di tutti gli altri utenti della strada, che la Repubblica è viceversa tenuta a garantire". Conclusione: "Non emerge alcun profilo di manifesta irragionevolezza o di grave vessatorietà nell’installazione di un rilevatore di velocità segnalato mediante un’adeguata segnaletica posta a una distanza di codice adeguata ai fini della sua percezione da parte di un conducente che si avvicini nel rispetto del vigente limite di 50 chilometri orari".