
I due conducenti avrebbero alterato in maniera fraudolenta le targhe delle loro auto
Milano, 8 febbraio 2025 – Il primo ha cambiato solo un numero su tre. Il secondo ha modificato un’unica lettera su quattro. Uno stratagemma sufficiente, stando alle indagini, per centrare l’obiettivo dichiarato: eludere i controlli a distanza delle telecamere e dribblare così le multe generate dai passaggi non autorizzati nelle zone a traffico limitato o dall’alta velocità nelle arterie cittadine presidiate da autovelox.
Il processo
È l’accusa di cui dovranno rispondere due conducenti, a processo per falsificazione delle targhe dei rispettivi veicoli dopo le indagini degli agenti della polizia locale guidati dal comandante Gianluca Mirabelli: l’udienza è in programma lunedì. In vista di quella scadenza, due giorni fa la Giunta Sala ha disposto la costituzione di parte civile di Palazzo Marino “per la tutela dei danni, anche all’immagine, arrecati al Comune di Milano dagli imputati”.
Stando a quanto emerge dal testo del provvedimento, uno dei conducenti ha trasformato in maniera fraudolenta un “6” in un “8”, “impedendo così la corretta rilevazione di accessi abusivi in Area C e il rilievo, tramite apparecchi automatici, delle infrazioni al Codice della strada”.
Risparmio illecito
Nel suo caso, il periodo in cui sarebbe riuscito a mettersi al riparo dagli occhi elettronici (che restituivano al cervellone una targa inesistente o legata a un’altra macchina) è stato calcolato in più di 30 mesi: dal 31 dicembre 2021 al 10 luglio 2023. L’altro automobilista ha rimpiazzato una “L” con una “E”, “impedendo così la corretta rilevazione degli accessi abusivi in Area C, come rilevato il 18 gennaio 2024”.
Per dare un’idea del perimetro normativo di riferimento, è necessario fare una premessa: dal punto di vista giuridico, la targa automobilistica è una certificazione amministrativa che attesta l’avvenuta immatricolazione del veicolo, identificandolo in modo univoco e inequivocabile.
Detto questo, il riferimento di cui tenere conto è l’articolo 100 del Codice della strada, che al comma 12 prevede una sanzione amministrativa da 2.046 a 8.186 euro a carico di chiunque circoli con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta; un comma che riguarda coloro che non hanno materialmente messo in atto la contraffazione della targa e che soprattutto circolano in maniera inconsapevole con un identificativo fasullo.
Addebiti più pesanti
Discorso diverso vale per gli automobilisti che siano perfettamente consapevoli dell’imbroglio, come ipotizzato nei confronti dei due conducenti alla sbarra davanti al Tribunale di Milano.
Le norme di riferimento diventano il comma 14 dell’articolo 100 del Codice della strada (“Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale”) e il combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale, che integrano il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative. La possibile condanna va da un minimo di quattro mesi a un massimo di due anni di reclusione, visto che bisogna sottrarre un terzo dalla pena prevista se ad agire è stato un pubblico ufficiale (da sei mesi a tre anni).