
La vista dal drone del campus dell'università Bocconi a Milano
Milano – Per loro, era “un gioco dettato dal clima goliardico”. Uno “scherzo” in cui alla fine hanno deciso di coinvolgere pure la vittima, convinti che non potesse leggere i commenti irriferibili che loro le avevano dedicato nelle settimane precedenti sulla chat Instagram intitolata “Il Loggione”. E invece la giovane studentessa della Bocconi ha potuto vedere a ritroso tutto ciò che avevano scritto di lei i compagni di master, subito segnalati all’ateneo milanese che frequentavano.
E così i quattro universitari sono finiti davanti alla commissione disciplinare del polo accademico di via Sarfatti, che ha decretato la violazione del Codice d’onore e comminato la sanzione del posticipo di un anno del conseguimento del diploma, dal 13 dicembre 2024 al 12 dicembre 2025, con conseguente esclusione dalla cerimonia di consegna. A tutti, emerge dagli atti, è stato contestato “lo scambio di messaggi dal contenuto ripugnante e inaccettabile, grevi di allusioni sessuali aggressive e di minacce nei confronti di una loro compagna di corso”. Non basta: i quattro sarebbero stati “concordi nell’attirarla e ammetterla nella loro chat di gruppo, al fine di renderla oggetto di comportamenti oggettivamente abusivi e discriminatori”.
La vicenda emerge da una sentenza del Tar della Lombardia, che ha respinto il ricorso presentato da uno dei venticinquenni (un altro è ancora in attesa di verdetto, mentre gli altri due hanno rinunciato alla causa). Per i giudici, l’università – rappresentata dagli avvocati Marco Giustiniani, Antonello Frasca e Alessandro Paccione – ha correttamente applicato la sanzione del differimento, “considerando che i fatti costituiscono non solo una grave e intollerabile violazione dei doveri di comportamento dello studente, ma integrano anche condotte discriminatorie e sessiste”.
Inoltre, il collegio presieduto da Daniele Dongiovanni ha ritenuto adeguatamente motivata “la necessità di inasprire la proposta di sanzione, in applicazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza, data l’abnormità dei comportamenti degli studenti incolpati e del contenuto dei loro messaggi, dell’allarme ingenerato nella studentessa segnalante e dell’umiliazione che essa ha sofferto dal punto di vista esistenziale e psicologico”.
Il Tribunale ha respinto in toto le tesi della difesa sulla violazione della corrispondenza (condivisa volontariamente dagli studenti con la vittima) e sulla presunta invasione di campo della Bocconi in “fatti strettamenti privati”, chiosando: “Il contenuto dei messaggi e la finalità di invitare la compagna nella chat non possono in alcun modo essere derubricati a goliardia tra colleghi, ma, al di là della volontà di fare uno ’scherzo’, i fatti sono senz’altro sufficienti a rendere logica e proporzionale la scelta della sanzione applicata”.