Smart working, dagli orari ai permessi. Ecco come cambia il lavoro agile

Domani l'incontro tra sindacati e ministro del lavoro per la firma del protocollo che regolarizzerà questa forma di lavoro

Come dovrebbe cambiare lo smart working

Come dovrebbe cambiare lo smart working

Roma, 6 dicembre 2021 - Se prima della pandemia era una forma di lavoro non proprio diffusa ora lo smart working è diventata una abitudine o quasi. Talmente diffusa da aver bisogno di una norma generale che lo regolarizzi disegnando una cornice che tuteli dipendenti e datori di lavoro. E si potrebbe già chiudere domani la trattativa governo-sindacati per la messa a punto del  protocollo nazionale per la disciplina del lavoro agile. E il ministro del lavoro, Andrea Orlando, a quanto si apprende, infatti, ad aver convocato domani per le 14,30 Cgil, Cisl e Uil. Attesa dunque la firma delle parti che regoleranno così, anche per il settore privato Il protocollo fissa il quadro di riferimento, le linee di indirizzo generali, anche per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale stabilendo diritti e doveri dei lavoratori, dall'adesione volontaria allo smart working , dall'assenza di un orario preciso alla possibilità di prevedere però fasce orarie di attività, dai permessi alla libertà di individuare il luogo ove svolgerà la prestazione. Vediamo quali dovrebbero essere le principali novità

Scelta volontaria

Si parte con l'adesione al lavoro agile su base volontaria, subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale ma fermo restando il diritto di recesso. L'eventuale rifiuto di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non integra infatti, si legge nella bozza del provvedimento, gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare. 

Orario di lavoro

Nessun orario preciso di lavoro, inoltre, per chi opta per il lavoro agile ma autonomia nello svolgimento della prestazione all'interno di obiettivi prefissati e nel rispetto dell'organizzazione delle attività assegnate dal responsabile, a garanzia dell'operatività dell'azienda e dell'interconnessione tra le varie funzioni aziendali. Questo non osta comunque a che il lavoro agile sia legato a fasce orarie, individuando, in ogni caso, la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa.

Alternanza

La durata dell`accordo, si legge nella bozza,  "può essere a termine o a tempo indeterminato" e può prevedere "l`alternanza tra i periodi di lavoro all`interno e all`esterno dei locali aziendali" .

Niente straordinari

Salvo, esplicita previsione dei contratti collettivi nazionali, territoriali e/o aziendali, "durante le giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario".

Permessi

Nei casi di assenze cosiddette legittime (dalla malattia agli infortuni, dai permessi retribuiti alle ferie), il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell'attività lavorativa.

Non solo a casa

Il lavoratore è anche libero di individuare il luogo ove svolgerà la prestazione in modalità agile purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza, anche con specifico riferimento al trattamento dei dati e delle informazioni aziendali nonché alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali. In questo senso la contrattazione collettiva può individuare i luoghi inidonei allo svolgimento del lavoro in modalità agile per motivi di sicurezza personale o protezione, segretezza e riservatezza dei dati.