Bonus baby sitter 2021, la circolare e la domanda all' Inps online: a chi spetta

Tempi e modi per richiedere il contributo per i periodi con i figli a casa da scuola

Baby sitter

Baby sitter

È attivo il servizio online per chiedere il nuovo bonus baby-sitting. Lo ha comunicato l'Inps con una nota ricordando che rispetto alla precedente edizione del bonus, sono cambiati importi e categorie di aventi diritto. Con altre iniziative, come reddito di emergenza, si tratta di forme di sostegno a fronte delle difficoltà legate alla pandemia di Covid-19.

Come si presenta la domanda

La domanda può essere inoltrata con le seguenti modalità: dal sito internet www.inps.it, utilizzando l'apposito servizio online "Bonus servizi di babysitting"; e tramite gli enti di Patronati, utilizzando i servizi da loro offerti gratuitamente.

Domanda online

I cittadini che intendano presentare domanda mediante l'applicazione web possono accedere al servizio mediante riconoscimento dell'identità digitale tramite SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero tramite il PIN di tipo dispositivo rilasciato dall'Istituto.

A quanto ammonta

Il bonus può essere chiesto dai lavoratori autonomi iscritti all'Inps, quelli della Gestione separata e quelli del settore sanitario pubblico o privato accreditato per un importo fino a 100 euro a settimana in caso di figli minori di 14 anni in didattica a distanza o in quarantena.

Le scadenze

Può essere richiesto il bonus baby sitter fino al 30 giugno 2021. Non è escluso poi che in base all'evoluzione della pandemia il provvedimento possa essere nuovamente utilizzato anche per periodi successivi.

A chi spetta

Possono chiedere il bonus anche i lavoratori del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da Covid19. Per la sanità possono chiede il bonus i dipendenti appartenenti alla categoria dei medici; infermieri (inclusi ostetrici); tecnici di laboratorio biomedico; tecnici di radiologia medica; operatori sociosanitari (tra cui soccorritori e autisti/urgenza 118). Possono chiederlo anche i medici di base e i pediatri di libera scelta anche se non hanno un contratto di lavoro subordinato.

A chi non spetta

Il bonus viene riconosciuto solo se entrambi i genitori non possono permettersi di accudire il minore e non spetta a chi uscufruisce delle agevolazioni stabilite dall'articolo 2 del Decreto del 13 marzo 2021 che prevede che "il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, puo' svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensionedell'attivita' didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonche' alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione  della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. 

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possaessere svolta in modalita' agile, il genitore lavoratore dipendentedi figlio convivente minore di anni quattordici,  alternativamente all'altro genitore, puo' astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attivita' didattica in presenza del  figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonche' alla durata della quarantena del figlio. Il beneficio di cui al presente comma e' riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilita' in situazione di gravita' accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione  dell'attivita'  didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura. Per i periodi di astensione fruiti e' riconosciuta in luogo della retribuzione e, nei limiti  di  spesa  dicui al comma 8, un'indennita' pari al 50 per cento della retribuzione.

Questi periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Gli eventuali periodi di congedo parentale. In caso di figli di eta' compresa fra 14 e 16 anni, uno deigenitori, alternativamente all'altro, ha diritto di astenersi dal  lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennita' ne'  riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i  lavoratori autonomi, il personale del  comparto  sicurezza,  difesa  e  soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei  tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici  di radiologia medica e degli  operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o piu' bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100  euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi. Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di  lavoro in modalita' agile o fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attivita' lavorativa o e' sospeso dal lavoro, l'altro genitore non puo' fruire" .

 

Come arriveranno i soldi

L'importo sarà erogato mediante il Libretto famiglia. Il bonus può essere erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, , ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. In quest'ultimo caso, il bonus è incompatibile con il bonus asilo nido.

Il libretto famiglia

Le prestazioni di lavoro occasionale sono strumenti che possono essere utilizzati dai soggetti che vogliano intraprendere attività lavorative in modo sporadico e saltuario.Gli utilizzatori possono acquisire prestazioni di lavoro attraverso il libretto famiglia, un libretto nominativo prefinanziato, composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, importo finalizzato a compensare attività lavorative di durata non superiore a un’ora. Il libretto famiglia può essere finanziato mediante versamenti tramite F24 modello Elide, con causale LIFA, oppure tramite il “Portale dei pagamenti”.

La circolare Inps

"Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”, ha introdotto, fino al 30 giugno 2021, la possibilità per i genitori di richiedere uno o più bonus per l’acquisto di servizi dibaby-sitting o per servizi integrativi per l’infanzia, per i figli conviventi minori di anni 14, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui al comma 1 dell’articolo 2 della medesima legge (cfr. l’articolo 2, comma 6)".

"Il bonus può essere riconosciuto unicamente alle seguenti tipologie di lavoratori: iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; lavoratori autonomi iscritti all’INPS; personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie: medici, infermieri (inclusi ostetrici); tecnici di laboratorio biomedico; tecnici di radiologia medica; operatori sociosanitari (tra cui soccorritori e autisti/urgenza 118). L’importo riconosciuto può arrivare fino a un massimo di 100 euro settimanali e sarà erogato mediante il Libretto famiglia, di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96".

"Il bonus può essere erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.In quest’ultimo caso, il bonus è incompatibile con il c.d. bonus asilo nido previsto dall’articolo 1, comma 355, dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni.Il beneficio può essere usufruito da un genitore solo se l’altro non accede alle altre tutele previste dall’articolo 2 del decreto in oggetto, oppure non svolge alcuna attività lavorativa è sospeso dal lavoro".

"Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. Nel rinviare alla circolare di prossima pubblicazione per maggiori dettagli relativi alle caratteristiche della prestazione, si comunica che l’Istituto sta già provvedendo all’adeguamento delle procedure amministrative e informatiche per consentire la presentazione delle domande".