Reddito di emergenza 2021. Inps: la domanda, i requisiti. A chi spetta fino a 840 euro

La misura per contrastare gli effetti del Covid sui redditi delle famiglie. Le richieste vanno inoltrate all'Inps

Come funziona il Reddito di emergenza

Come funziona il Reddito di emergenza

Da oggi, fino al 30 aprile, le persone e le famiglie possono richiedere l'accesso al Reddito di emergenza (Rem). Per avere le mensilità del reddito di emergenza (il cosiddetto Rem) previste dal decreto Sostegni si potrà fare domanda all'Inps, solo per via telematica, ed esclusivamente tra il 7 e il 30 aprile.

Quando e come viene erogato

Il Rem viene erogato per tre mesi (marzo, aprile e maggio) alle famiglie in condizioni di difficoltà, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid e alle persone che hanno terminato di percepire la Naspi o la Discoll tra il 1 luglio 2020 e il 28 febbraio 2021. e hanno un Isee non superiore a 30.000 euro.

Le cifre

Ogni quota del Rem, secondo il dl Sostegni, è determinata come previsto dal decreto Rilancio in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per una scala di equivalenza fino a un massimo di 2 (800 euro). Si arriva a un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini Isee. Si può arrivare dunque a un massimo di 840 euro, cifra che non può essere oltrepassata anche in presenza di più componenti con disabilità Si prevede una spesa complessiva per il Rem nel 2021 di 1,52 miliardi.

L'estensione del reddito

"Il Decreto sostegni ha previsto il riconoscimento di tre quote di Reddito di emergenza (Rem) per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021. Il beneficio  sarà riconosciuto - a domanda - ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e in possesso cumulativamente dei requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali, previsti dalla normativa vigente", spiegano dall'Inps.

A chi spetta

Il Rem spetta ai nuclei familiari in condizione di difficoltà economica; a coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire la NASpI e la DIS-COLL, e hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro. Il Reddito di emergenza spetta ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS; liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata; lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separatta; lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, anche somministrati; lavoratori dello spettacolo; lavoratori agricoli; lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori domestici; lavoratori marittimi; lavoratori dello sport.

I requisiti

Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, di una serie di requisiti: il richiedente il Rem deve essere regolarmente residente in Italia al momento di presentazione della domanda (la norma non prevede una durata minima di permanenza e che tale requisito è verificato con riferimento al solo componente richiedente il beneficio), un valore del reddito familiare, determinato secondo il principio di cassa, con riferimento al mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio incrementata in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso; un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE; un valore ISEE, attestato dalla DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro. Il requisito relativo al valore ISEE viene verificato, in fase istruttoria, dall’Inps nell’ultima DSU, valida alla data di presentazione della domanda. In caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l’ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario.

A chi non spetta

Il Rem non può essere percepito da chi riceve le indennità COVID-19 con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile; in caso di redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo; con il Reddito e la Pensione di cittadinanza percepito al momento della domanda.

Come fare domanda

Il Rem può essere richiesto all’Inps entro il termine perentorio del 30 aprile 2021. La domanda deve essere presentata esclusivamente on line attraverso: il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica. 

Gli esempi

Le famiglie che possiedono i requisiti per ricevere il reddito possono ottenere l'assegno. Ad esempio un nucleo composto da un solo adulto ha diritto a 400 euro, con due adulti si arriva a 560 euro, mentre due adulti e un minore possono ottenere 640 euro. Due adulti con due figli minorenni avranno diritto a 720 euro. Tre adulti e 2 minorenni arrivano fino a 800 euro mentre nel caso di tre adulti (di cui uno disabile) con due o tre minorenni si arriva a 840 euro.