
L’esclusione del Governo dalle parti civili contro Roberto Zorzi, l’ex ordinovista imputato di essere uno degli esecutori materiali della strage di piazza Loggia, a carico del quale è in corso l’udienza preliminare, integra una "abnormità strutturale", ipotizzabile qualora "il giudice eserciti un potere non attribuitagli dall’ordinamento", ma anche "un’abnormità funzionale, perché l’atto impugnato, in palese contraddizione con il precedente provvedimento emesso dal medesimo ufficio, ha determinato…una situazione di incertezza, e quindi di stallo, circa la regolare instaurazione del contraddittorio". Lo scrivono i giudici della seconda sezione della Cassazione - presidente, Sergio Beltrani - accogliendo il ricorso di Palazzo Chigi e del ministero dell’Interno, i quali lunedì hanno così potuto formalizzare la propria costituzione. Il gup, Francesca Grassani, l’11 maggio li aveva esclusi ritenendo che l’omessa notifica dell’udienza preliminare, ragione addotta dagli enti per ottenere una rimessione del termine, non fosse ragione sufficiente per giustificare l’istanza tardiva, essendo notoria la vicenda processuale della strage. Non solo: stando al gup non erano nemmeno titolati a ricevere la notifica per la "non coincidenza della nozione di Stato, persona offesa del delitto, con le due amministrazioni". Ricostruiti i fatti - il 23 marzo si era aperta l’udienza, poi rinviata al 20 aprile, e il 24 marzo l’Avvocatura dello Stato aveva comunicato l’intenzione di partecipare, formalizzata appunto il 20 aprile - i giudici hanno ritenuto il ricorso fondato: "Appare evidente l’abnomità della decisione del gup e la sua immediata ricorribilità". B.Ras.