Querela ritirata. Cade la revoca della patente

La Corte di Cassazione annulla la revoca della patente per un automobilista che ha ottenuto la remissione della querela per lesioni gravi personali. La remissione estingue il reato e le sanzioni connesse.

Querela ritirata. Cade la revoca della patente

La Corte di Cassazione annulla la revoca della patente per un automobilista che ha ottenuto la remissione della querela per lesioni gravi personali. La remissione estingue il reato e le sanzioni connesse.

Ritirata la querela per lesioni gravi personali prima del processo per un incidente stradale, per l’automobilista cade anche la revoca della patente di guida. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione per una sentenza decisa dal Tribunale di Monza, che aveva revocato la patente di guida per un periodo di quattro mesi a un imputato che era in attesa di giudizio definitivo e che nel frattempo aveva ottenuto dalla vittima del sinistro la remissione della querela, ovvero la cancellazione del reato nei suoi confronti.

Una possibilità prevista solo per i reati di minore gravità e solo per i reati per cui è necessario che la vittima presenti una querela per avviare il procedimento penale. Per i reati perseguibili d’ufficio, dove l’azione penale è avviata d’ufficio indipendentemente dalla volontà della vittima, la remissione della querela non ha effetti sul processo. Ottenuta la remissione della querela, forse accordandosi con la vittima per un risarcimento dei danni, l’automobilista aveva presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l’improcedibilità anche per la misura della revoca della patente di guida, legata al reato contestato. La Corte ha pienamente accolto il ricorso, ribadendo il principio secondo cui la remissione della querela estingue il reato e implica anche la caduta delle sanzioni amministrative connesse che non possono più essere applicate in assenza del reato. "La remissione è avvenuta prima della chiusura definitiva del processo – hanno motivato i giudici – e non può essere condivisa la tesi del giudice secondo cui la formazione parziale del giudicato avrebbe valore preclusivo rispetto a tale effetto in quanto per la legge è sufficiente che il processo sia esistente e non anche che il fatto venga accertato".

S.T.