
Marina
Martini*
Cosa succede se i coniugi hanno la casa in comune e uno dei due ha dei debiti: la casa è a rischio?
Nel caso di coniugi che optano per il regime di comunione legale dei beni previsto e disciplinato dagli artt. 177 e seguenti del codice civile, nella maggior parte dei casi il bene più importante oggetto di comunione è la casa coniugale, ovvero l’immobile destinato ad abitazione familiare. Si tratta di un bene che ha grande importanza nella vita familiare anche sotto un profilo normativo, al punto che, nei giudizi di separazione e di divorzio, la casa familiare viene assegnata al coniuge con cui rimangono a vivere i figli minorenni o maggiorenni ma non autonomi economicamente, in funzione esclusiva di tutela della prole alla quale viene riconosciuto il diritto di continuare a vivere nel proprio ambiente domestico, quantomeno fino al conseguimento della autonomia o al trasferimento altrove. Può accadere, tuttavia, che la casa familiare, oggetto della comunione
legale tra i coniugi, sia esposta al rischio della situazione debitoria personale di uno dei due: si pensi al caso del maritomoglie che ha contratto un prestito personale e che non è riuscito a far fronte al pagamento del proprio debito entro il termine previsto. In questo caso, il creditore del singolo coniuge ha la possibilità di far valere le proprie ragioni creditorie sulla casa coniugale nella sua interezza e quindi di pignorarla interamente anche se l’altro coniuge, comproprietario in forza del regime di comunione legale, è completamente estraneo alla situazione debitoria del primo. Infatti la particolarità della comunione legale è quella di essere senza quote, nel senso che ciascun coniuge è titolare di un diritto che ha per oggetto tutti i beni della comunione ed ognuno di esso per l’intero e non per una frazione. In conseguenza di ciò, anche il coniuge non debitore subirà la vendita forzata dell’immobile e avrà diritto unicamente alla metà del ricavato della vendita all’asta. Occorre precisare, tuttavia, che l’espropriazione dei beni in comunione legale da parte dei creditori di uno solo dei coniugi deve essere fatta in via sussidiaria, cioè soltanto laddove non via siano altri beni del debitore, non rientranti nella comunione legale, sufficienti al soddisfacimento del credito.
Nei casi di separazione o divorzio in cui vi sia la clausola di assegnazione della casa coniugale in comproprietà per effetto del regime di comunione, sarà quindi opportuno e più ancora necessario che il coniuge assegnatario trascriva nei registri immobiliari il provvedimento di assegnazione contenuto nella sentenza o nel verbale di separazione.
*Avvocato