Giambattista Anastasio La Corte Costituzionale ha bocciato la legge con la quale la Regione Lombardia ha inserito tra le dotazioni della polizia locale anche "i dissuasori di stordimento a contatto", termine con il quale non si indica l’ormai noto taser ma un’arma ad esso affine, anzi di calibro superiore, come viene precisato dai giudici nel testo della sentenza: le stungun, vale a dire "dispositivi che funzionano mediante il rilascio di una scarica elettrica di stordimento nel momento in cui vengono a toccare fisicamente il corpo dell’offeso". I taser, invece, lanciano dardi che a loro volta rilasciano una scarica elettrica. Una distinzione, questa, utile ad evitare equivoci e che costituisce parte della sentenza, come si andrà illustrando. Nello specifico i giudici si sono pronunciati per l’incostituzionalità degli articoli 5, 13, 17 e 25 della legge di revisione normativa ordinamentale definitivamente approvata in Consiglio regionale il 25 maggio 2021. A ricorrere contro il provvedimento è stato il Governo, che ha ravvisato un’invasione delle competenze statali da parte della Regione. Una contestazione che la Corte Costituzionale ha accolto. Stessa sorte hanno avuto anche altri ricorsi presentati dalla presidenza del Consiglio dei ministri sul tema della caccia. Con ordine, allora. Quanto alle dotazioni dei vigili, la giudice Maria Rosanna Sangiorgio sottolinea come la disciplina sulla detenzione di armi da offesa sia materia esclusiva dello Stato in base all’articolo 117 della Costituzione, da qui l’incostituzionalità dell’articolo 5 della legge lombarda che ne dispone l’utilizzo per le polizie locali dei Comuni. Che lo storditore a contatto sia un’arma da offesa lo ha stabilito la Corte di Cassazione omologandolo "come arma comune" in quanto "strumento naturalmente destinato ad offendere l’eventuale aggressore". Un decreto legislativo del 2018 "ha previsto la possibilità di una sperimentazione, da avviare presso la polizia locale, avente ad oggetto le armi comuni ad impulso elettrico" ...
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