GIAMBATTISTA ANASTASIO
Cronaca

Sensori contro l’angolo cieco, ricorso al Tar di Assotir: "È abuso di potere. Ecco i cinque motivi"

Contro il Comune 7 imprese e l’associazione: omologazione impossibile "Il divieto non è lecito nelle Ztl né coerente con gli obiettivi di Area B".

Milano impone sensori per l'angolo cieco dopo l'ennesimo ciclista investito

È stato depositato ieri il primo ricorso al Tar contro l’obbligo di installare i sensori anti-angolo cieco imposto dalla Giunta comunale ai conducenti di camion e autobus che intendano entrare in Area B con i loro mezzi. A depositarlo sono state sette imprese dell’autotrasporto supportate da Assotir, l’associazione di categoria, che compare ad adiuvandum. Cinque i motivi dell’impugnazione con la quale si chiede una immediata sospensione del provvedimento comunale e poi il definitivo annullamento.

I ricorrenti notano che le "linee guida per i sistemi avanzati di rilevamento di pedoni e ciclisti“, alle quali fa riferimento la delibera approvata dalla Giunta comunale l’11 luglio scorso, prevedono che tali apparecchiature siano "omologate e conformi alla normativa vigente, anche europea, applicabile". Ma, si obietta nel ricorso, "la normativa vigente non prevede ancora, per quanto riguarda l’Italia, un sistema di omologazione di questi dispositivi".

Seconda contestazione: i dispositivi in questione rientrano tra quei "dispositivi supplementari" che solo il Ministero dei Trasporti, sentito il Ministero dell’Interno, può rendere obbligatori. E spetta sempre allo stesso Ministero, a quel punto, stabilire i criteri e la documentazione per la loro omologazione. Non è finita. Le sette imprese e Assotir fanno notare che le norme, in questo caso, non ammettono la non omologazione, al punto che prevedono la possibilità di ricorrere ai "requisiti di omologazione stabiliti nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite-Commissione economica per l’Europa", a patto però che tali regolamenti o raccomandazioni siano "recepiti dal Ministero dei Trasporti".

"Ma questo recepimento – rimarcano i firmatari del ricorso – non vi è ancora stato, tanto è vero che lo stesso Comune afferma, nelle “Faq (domande più frequenti, ndr) per gli angoli ciechi“ pubblicate sul proprio sito Internet, che in Italia non esiste una normativa di riferimento sui sensori". E aggiunge che "in materia di equipaggiamento dei veicoli a motore destinati al trasporto di persone e al trasporto merci e alla sicurezza della loro circolazione in strada, il Codice della Strada non fa ancora alcun riferimento ai dispositivi di rilevamento degli angoli ciechi".

Quindi il quarto motivo dell’impugnazione: la legge "non prevede che i Comuni possano subordinare l’accesso ad una Zona a traffico limitato all’installazione di dispositivi di sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dal Ministero". Da qui la prima conclusione: "Il Comune sta usurpando le prerogative ministeriali e sta imponendo ai proprietari di questi mezzi di violare il Codice della Strada".

La seconda conclusione e la quinta contestazione coincidono: "Area B – si nota – è stata istituita dal Comune, come da delibera del 2 agosto 2018, con la primaria finalità di contenere le emissioni inquinanti, tant’è vero che il primo dei risultati attesi riguarda proprio la riduzione delle emissioni da traffico stradale". Ma che c’entrano – si chiedono le imprese e Assotir – i sensori con la lotta allo smog?

mail: giambattista.anastasio@ilgiorno.net