Restano i vincoli su Porta Genova Limitazioni alle nuove costruzioni sull’intero complesso ferroviario

Respinto dal Tar il ricorso presentato da Fs Sistemi urbani srl contro i paletti della Sovrintendenza. Tutela diretta su stazione, ex magazzini e passerella. "Protezione" indiretta per tutto il complesso.

Restano i vincoli su Porta Genova  Limitazioni alle nuove costruzioni  sull’intero complesso ferroviario

Restano i vincoli su Porta Genova Limitazioni alle nuove costruzioni sull’intero complesso ferroviario

di Nicola Palma

Restano i vincoli su Porta Genova. Ieri il Tribunale amministrativo della Lombardia ha confermato le tutele, dirette e indirette, stabilite nel 2018 dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia. Una serie di restrizioni introdotte per proteggere l’intera area. Restrizioni legittime, secondo il collegio presieduto da Gabriele Nunziata, che ha respinto il ricorso presentato dai proprietari di FS Sistemi urbani, la partecipata di Ferrovie dello Stato che si occupa di valorizzare il patrimonio del gruppo e che nel 2017 ha sottoscritto con Comune e Regione l’accordo di programma sulla riqualificazione degli scali ferroviari.

La vicenda ha avuto inizio il 28 aprile 2016, quando il Segretariato regionale per la Lombardia del Ministero dei beni culturali, sollecitato proprio da FS, ha dichiarato di interesse culturale, storico e artistico l’intero complesso ferroviario di Porta Genova, "costituito dalla stazione passeggeri, dalla passerella pedonale, dall’area dell’ex scalo merci, dal magazzino e dalla cinta muraria". A quel punto, sia FS Sistemi urbani che Ferrovie dello Stato hanno impugnato il provvedimento. Risultato? Il vincolo diretto è stato confermato solo per stazione, ex magazzino merci e passerella pedonale in ghisa tra via Ventimiglia e via Tortona, mentre è stata prevista una tutela indiretta per l’intero complesso di immobili di piazzale Porta Genova, via Valenza e Alzaia del Naviglio Grande. Ecco i paletti fissati dai tecnici del Ministero: nel settore B, lungo il Naviglio, è stato imposto il divieto di costruire edifici, privilegiando "sistemazioni a verde, chioschi ed elementi di arredo urbano"; nel settore C, tra la stazione e gli ex magazzini e nell’area tra gli ex magazzini e il prolungamento di via Lombardini, è stata ammessa l’edificazione per un’altezza non superiore a 13 metri; nel settore D, sul lato ovest del prolungamento di via Lombardini, è stata ammessa l’edificazione, a fronte però di uno studio del contesto circostante. Le società di FS si sono quindi rivolte al Tar, parlando di una "macroscopica e ingiustifica sproporzione tra la consistenza e la natura dei beni dichiarati di valenza culturale e quella dell’ambito soggetto a tutela indiretta (oltre 89mila metri quadrati)".

I ricorrenti hanno anche evidenziato che vincoli così stringenti – che si sommano a quelli legati al Naviglio e alla tratta della M2 – "condizionerebero pesantemente la futura riqualificazione dell’ambito e ridurrebbero significativamente la superficie fondaria disponibile e, in definitiva, la possibilità di utilizzare integralmente la capacità edificatoria ammessa dalla nuova disciplina urbanistica" prevista dall’accordo di programma. Per i giudici, invece, le ragioni che hanno portato all’introduzione dei vincoli "sono adeguatamente rappresentate nella relazione storico-artistica e nella relazione tecnico-scientifica". Del resto, la conclusione, "il vincolo di tutela indiretta può ben spingersi fino a determinare l’assoluta inedificabilità dell’area che ne sia oggetto, “se e nei limiti in cui tanto è richiesto dall’obiettivo di prevenire un vulnus ai valori oggetto di salvaguardia".

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