
Il covid-19 e gli effetti sui giovani
Trovate questo articolo all'interno della newsletter "Buongiorno Milano". Ogni giorno alle ore 7, dal lunedì al venerdì, gli iscritti alla community del «Giorno» riceveranno una newsletter dedicata alla città di Milano. Per la prima volta i lettori potranno scegliere un prodotto completo, che offre un’informazione dettagliata, arricchita da tanti contenuti personalizzati: oltre alle notizie locali, una guida sempre aggiornata per vivere in maniera nuova la propria città, consigli di lettura e molto altro. www.ilgiorno.it/
La quarantena di 14 giorni imposta dall’Ats di Milano agli studenti di una classe dove è emerso un caso positivo è più restrittiva rispetto alle norme nazionali "senza una motivazione rafforzata", che sarebbe invece necessaria perché sono in gioco "diritti fondamentali quali la libertà di circolazione e la libertà di espressione del minore". Lo ha messo nero su bianco il Tar della Lombardia, che ha accolto il ricorso presentato da un avvocato, Marco Fusari, genitore di una ragazza che frequenta la scuola media di Paderno Dugnano, giocatrice di volley a livello agonistico. La quarantena “lunga“ avrebbe costretto la ragazza a saltare allenamenti e partita. Ma il padre avvocato ha presentato un ricorso urgente al Tar, che gli ha dato ragione consentendo alla studentessa di interrompere l’isolamento "subordinatamente all’esecuzione, al decimo giorno dal contatto, del test molecolare con esito negativo". "Sono soddisfatto sia per la celerità con cui è stato trattato il caso (la decisione è arrivata in meno di 24 ore) sia per la sensibilità dimostrata dal presidente, che non ha esitato a considerare la questione di eccezionale gravità e urgenza", spiega l’avvocato.
«Finalmente si è tenuto conto anche dei diritti dei bambini e dei ragazzi, troppo spesso dimenticati – prosegue – e si è affermato a chiare lettere che la limitazione a diritti costituzionali quali la libertà di circolazione deve avvenire nel modo meno afflittivo possibile per il cittadino". Il decreto firmato dal presidente del Tar, Domenico Giordano, pur limitato al caso al centro del ricorso, costituisce un precedente in circostanze analoghe, nel difficile compito di bilanciare la tutela della salute con il diritto dei ragazzi a condurre una vita il più possibile “normale“ in tempi di pandemia.
L’avvocato, nella sua istanza, aveva chiesto di sospendere il provvedimento dello scorso 6 maggio che aveva disposto 14 giorni di quarantena per la figlia, e per gli altri compagni di classe venuti in contatto con un caso positivo. Il presidente del Tar, nel decreto emesso sabato mattina, evidenzia che "le linee guida dettate dal ministero della Salute in materia di gestione dei contatti con casi Covid prevedono che i contatti stretti di casi confermati e identificati dalle autorità sanitarie devono osservare, in alternativa al periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, “un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno". Ma il provvedimento adottato da Ats di Milano "esclude quest’ultima opzione senza indicare alcuna specifica ragione atta a sorreggere la misura maggiormente restrittiva".
Secondo il giudice, "una motivazione rafforzata si rendeva invece necessaria tenuto conto della limitazione a diritti fondamentali quali la libertà di circolazione e la libertà di espressione della personalità della minore, derivante dalla determinazione assunta". Argomentazioni alla base dell’ok alla richiesta del genitore-avvocato, sospendendo il provvedimento solo "nella parte in cui impone alla minore di non interrompere la quarantena a partire dal decimo giorno dalla data dell’ultimo contatto con il caso Covid, neppure con tampone negativo". La ragazza, quindi, dopo aver effettuato il test, potrà uscire dall’isolamento in anticipo rispetto ai compagni, allenarsi e scendere in campo per la partita di volley.