
Regione Lombardia è pronta ad aprire le porte e gli equipaggi delle ambulanze anche a chi lavora in un’agenzia di...
Regione Lombardia è pronta ad aprire le porte e gli equipaggi delle ambulanze anche a chi lavora in un’agenzia di pompe funebri mettendo parzialmente fine ad un divieto forse sconosciuto ai più ma istituito per scongiurare commistioni potenzialmente pericolose. Il divieto in questione è quello contenuto nella legge regionale 33 del 2009, che recita quanto segue: "Alle imprese funebri è vietato l’esercizio, anche per tramite di proprio personale, del servizio di ambulanza, di attività di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonché l’esercizio di ogni altro servizio parasanitario, socio assistenziale o assimilabile". Analogo divieto vale in modo del tutto speculare anche per gli stessi soccorritori: "È preclusa, altresì, la possibilità di esercitare l’attività funebre, anche in qualità di soli soci, a soggetti che gestiscono servizio di ambulanza e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonché l’esercizio di ogni altro servizio parasanitario, socio-assistenziale o assimilabile".
Le ragioni di queste disposizioni sono diverse e tutte abbastanza ovvie, a partire dalla volontà di evitare che questa o quella impresa di pompe funebri, grazie alla presenza di suoi dipendenti sulle ambulanze, nei pronto soccorso e negli ospedali, possa venire a conoscenza dei decessi prima delle altre e sfruttare questo vantaggio per influenzare la famiglia del defunto nella scelta dell’impresa alla quale affidarsi, senza arrivare ad altri scenari.
In occasione dell’approvazione delle legge di semplificazione 2025, in arrivo in Consiglio regionale, Fratelli d’Italia, ed in particolare Patrizia Baffi, presidente della commissione Sanità, intendono apportare alla legge del 2009 una modifica che dia "la possibilità" al "personale delle imprese funebri di svolgere attività di mero volontariato nell’ambito dei servizi e delle attività" già menzionati, vale a dire "servizio di ambulanza, di attività di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonché l’esercizio di ogni altro servizio parasanitario, socio assistenziale o assimilabile".