NICOLA PALMA
Cronaca

Ncc, saltano tutte le restrizioni. Il Tar boccia la regola dei 20 minuti: "Svantaggio rispetto ai tassisti"

Annullato il decreto interministeriale del 2024. Artusa, Sistema Trasporti: ora una discussione seria

di NicolaPalmaTutto da rifare. Ieri il Tar ha annullato il decreto interministeriale che poco meno di un anno fa ha inserito una serie di paletti per i noleggiatori con conducente. La sentenza ha fatto saltare così alcune delle restrizioni che da mesi monopolizzano la contesa in strada tra tassisti e ncc, tra accuse di abusivismo e richieste di controlli più capillari per stanare i driver fuorilegge. Le norme ora bocciate dai giudici amministrativi sono state varate il 16 ottobre 2024 dai Ministeri di Infrastrutture e Interno.

In particolare, il provvedimento ha previsto solo due eccezioni alla partenza di berline e van scudettati dai Comuni che hanno emesso l’autorizzazione: in caso di "singolo servizio con partenza da un luogo diverso dalla rimessa purché questo sia registrato almeno 20 minuti prima dell’inizio del servizio, rechi come dati di partenza i medesimi dati di cui alla sezione dati di arrivo del precedente servizio e sia svolto altresì nella stessa data del servizio precedente (il cosiddetto “regime dei 20 minuti”)"; oppure in caso "di servizio reso nell’ambito di un contratto di durata". Inoltre, il decreto ha imposto che i dati del foglio di servizio in formato elettronico siano conservati in un’applicazione "sotto la esclusiva titolarità del Ministero, per una durata di tre anni, con possibilità di accesso da parte di una significativa platea di soggetti". Regole che le principali associazioni di ncc hanno impugnato, ritenendole in contrasto con la sentenza della Consulta numero 56 del 2020 e in generale con la libertà di iniziativa economica. I giudici sono partiti da una premessa: "Mentre i vettori ncc possono operare esclusivamente su prenotazione, questa operatività non è preclusa agli esercenti il servizio taxi (che in più svolgono anche il servizio diretto all’utenza indifferenziata)".

Quindi "l’introduzione di un tempo minimo di attesa tra la prenotazione e l’inizio del servizio per i soli vettori ncc ha l’effetto di penalizzare questi ultimi nel solo segmento di attività in cui i due servizi concorrono, con conseguente violazione del principio di uguaglianza". Del resto, si legge ancora nelle motivazioni, proprio il pronunciamento della Corte Costituzionale ha di fatto stabilito che i noleggiatori possono "ricevere più prenotazioni prima della partenza dalla rimessa" (senza che i servizi in successione siano necessariamente collegati) e allo stesso accettare corse "durante lo svolgimento di un altro servizio e iniziare a svolgere il nuovo servizio una volta terminato quello precedente".

Ne consegue che i divieti imposti dal Governo sono "palesemente contrastanti" con i dettami della Consulta e che il tempo minimo di attesa di 20 minuti "è illegittimo". Di più: per il collegio presieduto da Elena Stanizzi, "risulta lampante l’ingiustificata posizione di svantaggio in cui la norma colloca i vettori ncc rispetto agli esercenti il servizio taxi per l’impossibilità di raccogliere la clientela “al minuto”". Conclusione: nel caso in cui il legislatore deciderà di rimettere mano alla questione, non potrà non tener conto di questi appunti, astenendosi dall’imposizione di "vincoli temporali o organizzativi" e dall’istituzione di "un sistema informatico accentrato, gestito direttamente dal Ministero, che subordini l’erogazione del servizio ncc alla previa registrazione, validazione o trasmissione dei dati di servizio a una piattaforma statale".

"Anche uno studente al primo anno di Diritto avrebbe potuto spiegare al ministro Matteo Salvini che un atto amministrativo non può superare una legge – l’ironia di Francesco Artusa, presidente di Sistema Trasporti –. Ora la smetta di andar dietro ai tassisti e si sieda al tavolo per una discussione seria". Dal canto loro, i rappresentanti delle auto bianche hanno chiarito: "Siamo già pronti a costituirci presso il Consiglio di Stato in caso di appello, convinti della validità del lavoro svolto fino ad oggi dai ministeri competenti".