I doveri dei figli verso i genitori in difficoltà

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Marina

Martini*

La situazione di crisi e la perdita del valore di acquisto delle pensioni a fronte della crescita del costo di tutti i beni primari, unitamente all’allungarsi della vita, ha avuto come conseguenza diretta la perdita di autonomia economica di molti anziani, costretti non solo a rinunciare a qualunque voce di spesa superflua, ma anche a tagliare su spese essenziali come quelle sanitarie e a ricorrere a forme di aiuto esterno per poter

sopravvivere. Per questi casi, l’art. 433, ai numeri 1 e 2 del codice civile, prevede che vi

sia una categoria di familiari tenuti ad una prestazione alimentare a favore della persona bisognosa: si tratta in primo luogo del coniuge, quindi dei figli e, in mancanza, dei nipoti. Il concetto di obbligo agli alimenti è molto

più limitato dell’obbligo di mantenimento cui il genitore è tenuto nei confronti della prole perché riguarda solo le esigenze primarie di vita come

l’alloggio, il vitto, i medicinali.

Anche il genitore che in passato ha sperperato il proprio denaro in investimenti sbagliati o in uno stile di vita dispendioso, ha diritto a questa forma di protezione giuridica. Quando il coniuge non sia presente perché premorto o divorziato, sono i figli coloro sui quali grava l’obbligo agli alimenti verso il genitore bisognoso: si tratta di un obbligo che ha un fondamento etico prima ancora che giuridico e questo significa che il figlio che ha accudito spontaneamente il genitore non avrà poi il diritto di chiedere alai fratelli il

rimborso delle spese sostenute. Sarà solo il genitore che potrà agire nei confronti degli altri figli affinché anche loro concorrano ai suoi bisogni in misura proporzionale alle

rispettive condizioni economiche. La legge prevede, inoltre, che chi ha l’obbligo di somministrare gli alimenti

a favore di un altro, possa scegliere le modalità di adempimento, ad esempio ospitando e mantenendo nella propria casa colui che ne ha

diritto. Anche in questo caso, tuttavia, il figlio che decida di aiutare il genitore bisognoso accogliendolo nella propria casa, non matura alcun credito nei confronti degli altri fratelli. La condotta degli altri figli che, in ipotesi, si disinteressino del padre accudito da uno solo di loro, non ha conseguenze neppure sul piano dei diritti successori perché questo comportamento, per quanto

riprovevole, non rientra nei casi tassativi di indegnità a succedere previsti dalla legge.

*Avvocato

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