Genitori separati Prevale l’interesse del minorenne

Marina

Martini*

Il figlio di genitori separati può scegliere di non frequentare il genitore con il quale non coabita? Con una recentissima pronuncia, la Corte di Cassazione, in relazione ad un contenzioso tra genitori che durava da circa nove anni, ha affermato la prevalenza dell’interesse del bambino rispetto al diritto

alla bigenitorialità e ha condannato l’uso della forza nei confronti dei minori che si renderebbe necessario per dare attuazione, con la forza

pubblica, ad un provvedimento di allontanamento del minore dalla casa di un genitore alla casa dell’altro o a una casa famiglia, dichiarando che ogni forma di coercizione sui minori è fuori dallo Stato di diritto.

La controversia che era alla base di tale pronuncia era il rifiuto del figlio, collocato presso la madre, di frequentare e di intrattenere rapporti con il padre. La pronuncia fa chiarezza su una questione di grandissima rilevanza

pratica, perché i tribunali devono spesso affrontare il problema dei figli minorenni che, in genere alle soglie dell’adolescenza, iniziano a

manifestare disagio nel frequentare il genitore non convivente. La soluzione adottata dai giudici non è mai stata univoca perché ogni caso

presenta specificità che vanno adeguatamente valutate.

Nel caso di figli adolescenti e prossimi alla maggiore età, il problema non si presta a soluzioni di tipo giuridico: nessun giudice potrà imporre una frequentazione contro la volontà del figlio. Diverso è il caso del figlio piccolo perché, in questo caso, è necessario valutare se questo rifiuto sia in qualche modo motivato o non sia invece legato alle dinamiche genitoriali e quindi al desiderio, per esempio, di compiacere, il genitore con il quale il minore convive stabilmente. In queste ipotesi il giudice, di norma, dispone nell’ambito del giudizio una consulenza psicologica, nominando un esperto al quale viene affidato il compito di verificare le causa del rifiuto oppure demanda ai servizi sociali territorialmente competenti le verifiche sul nucleo familiare. La legge prevede che il giudice debba sentire il minore che abbia compiuto i dodici anni o, in casi particolari, anche il minore infradodicenne, al fine di comprendere le sue ragioni. Nei casi in cui il rifiuto del minore alla frequentazione con il genitore non convivente risulti condizionato dall’altro

genitore, il giudice può anche invitare i coniugi ad un percorso di mediazione.

* Avvocato

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