
Le vetrine della storica gioielleria Grimoldi in piazza Duomo
Milano – Grimoldi batte ancora il Comune. Il Consiglio di Stato ha respinto l’ultimo ricorso presentato da Palazzo Marino per ribaltare la sentenza del Tar di due anni fa: confermato lo “sconto Covid” per l’orologeria che dal 1984 (in continuità con la precedente gestione datata 1932) occupa una cinquantina di metri quadrati nel complesso monumentale della Galleria Vittorio Emanuele, sotto i Portici settentrionali di piazza Duomo.
Il contenzioso legale, uno dei tanti all’ombra dell’Ottagono, vive un primo snodo cruciale a fine 2021, quando il Tar riconosce alla rivendita di cronografi di lusso tutti i requisiti della bottega storica: in particolare, i giudici valorizzano “il particolare pregio” dell’esercizio commerciale e l’importanza per la clientela e in generale per il contesto “culturale e artistico” dell’Ottagono. L’insegna viene così aggiunta all’elenco stilato nel 2020 che comprende Noli, Cadè, Bar Marino, Ruggeri, Verga, Haeres Equita, Mejana, Biffi e Spagnoli. Tradotto: a differenza degli altri affittuari, che devono rimettere in gioco il contratto e partecipare a un’asta, Grimoldi ha diritto al rinnovo automatico della concessione senza gara pubblica. Prima che il Consiglio di Stato confermi la decisione (come poi accaduto a fine novembre 2023), il Comune invita la società a prolungare l’intesa scaduta il 10 giugno 2020 alle condizioni previste per i marchi tutelati: 2.899,81 euro al metro quadro per un totale annuo di 139.509,85 euro. I titolari dell’orologeria impugnano pure quel provvedimento, contestando sia l’importo al rialzo dell’affitto sia il calcolo dell’indennità extracontrattuale (la differenza di cifre tra passato e presento) per il periodo trascorso tra la fine della vecchia convenzione e l’inizio della nuova.
Nel 2023, arriva il responso dei giudici del Tar, che accolgono parzialmente l’istanza di Grimoldi: ritengono sì corretta la scelta dell’amministrazione “di allineare il nuovo canone alla media delle offerte presentate negli ultimi due anni in gare di affidamento di concessioni commerciali per la stessa categoria merceologica”, ma allo stesso tempo bocciano la richiesta di pagamento del conguaglio per 31 mesi. Il motivo? L’articolo 103 del decreto-legge 18 del 2020, che in piena pandemia ha imposto la proroga della validità di “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi” in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e i novanta giorni successivi alla data “della dichiarazione di cessazione” dello stato di emergenza da Covid. Quindi, l’accordo non è scaduto il 10 giugno 2020, ma il 29 giugno 2022; e l’indennità va calcolata dalla seconda data in avanti.
Ora il Consiglio di Stato non ha fatto altro che vidimare in toto il precedente verdetto. Del resto, ha sottolineato il collegio presieduto da Roberto Chieppa, l’esclusione dell’orologeria dal beneficio “creerebbe una situazione di grave disparità di trattamento”. Detto altrimenti: “Anche la circostanza che l’amministrazione abbia nel frattempo riconosciuto a Grimoldi il rinnovo della concessione non fa venire meno il fatto che la stessa appellata, così come tutti gli operatori economici, ha dovuto fronteggiare il periodo di pandemia che sostanzialmente l’ha privata della possibilità di esercitare l’attività e di trarre vantaggio dalla concessione”.