
Stefanel in Galleria Vittorio Emanuele
Milano, 27 dicembre 2020 - Il Comune batte Stefanel. Nell’eterna contesa sugli affitti in Galleria e sul turnover di attività commerciali nel complesso monumentale, stavolta Palazzo Marino ha avuto ragione dai giudici del Tar, che hanno riconosciuto la correttezza dell’operato della Giunta Sala e respinto tutti i ricorsi presentati dalla società veneta in amministrazione straordinaria. Inoltre, il Tribunale amministrativo ha stabilito che l’azienda (che presto potrebbe essere acquisita da Ovs) deve versare a piazza Scala l’indennità di occupazione senza titolo dei locali del Salotto, visto che quei metri quadrati a due passi da piazza Duomo non sono stati ancora liberati pur se già assegnati con due procedure separate.
La vicenda , intricatissima come tutte le altre che in questi anni hanno riguardato l’Ottagono, inizia il 16 febbraio 2018, quando il Comune nega a Stefanel il rinnovo della concessione da 576.900 euro l’anno. L’azienda si rivolge al Tar, ma il 7 febbraio 2019, dodici giorni prima della scadenza del contratto, i giudici respingono l’istanza. Il 17 luglio, il Comune lancia i bandi per trovare i nuovi affittuari: due i lotti a disposizione dei potenziali offerenti. A fine ottobre, Longchamp, società francese di pelletteria di lusso, supera la concorrenza di dieci competitor e si aggiudica il lotto 1 da 95 metri quadrati con un’offerta monstre: 760mila euro di canone annuo, a fronte di una base d’asta da 175mila euro. Il lotto 2 va deserto, e il 19 novembre Damiani, rivenditore autorizzato di Rolex in Italia, formula una proposta irrevocabile pari alla base d’asta (875mila euro l’anno) aumentata di un euro per 473 metri quadrati. Il 13 febbraio 2020, il Comune ufficializza l’assegnazione a Damiani dell’unità immobiliare. Nel frattempo, però, Stefanel ha già impugnato tutti i provvedimenti, compreso quello che le impone di versare un’indennità di occupazione senza titolo pari "alla somma del canone di aggiudicazione del lotto 1 e del canone oggetto della manifestazione di interesse del lotto 2". Il giorno della Vigilia di Natale, i giudici del Tar hanno depositato in contemporanea le motivazioni delle sentenze riguardanti i tre ricorsi di Stefanel, tutte favorevoli al Comune.
Partiamo dalla prima , incentrata sulla trattativa diretta tra Palazzo Marino e Damiani per il lotto 2. Ecco il parere dei giudici: "La trattativa privata per l’assegnazione di un bene per il quale il mercato, regolarmente consultato con una procedura a evidenza pubblica, non ha mostrato un concreto interesse, non contrasta con i principi di economicità e di efficacia dell’azione amministrativa, in quanto l’affidamento senza gara, pari alla base d’asta individuata nel bando, consente all’amministrazione di ritrarre dal bene la giusta remuneratività". E ancora: "La trattativa privata non si pone in contrasto neppure con i principi di imparzialità e di parità di trattamento, in quanto il confronto concorrenziale risultava già assicurato dall’indizione della gara andata deserta". Risultato: ok all’intesa Comune-Damiani. Passiamo al secondo verdetto, che concerne l’indennità di occupazione dei locali.
Stefanel ha negato di averli illegittimamente occupati, tirando in ballo le cause ancora pendenti nelle aule della giustizia amministrativa; inoltre, ha contestato "l’arbitraria quantificazione del canone di occupazione – effettuata dal Comune sul presupposto del danno derivante dalla mancata percezione dei canoni offerti per l’aggiudicazione dei lotti 1 e 2" – e sostenuto "l’inesigibilità del canone di occupazione a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e della conseguente chiusura degli esercizi commerciali". Per i giudici, invece, gli effetti della sentenza del Tar del 7 febbraio 2019 (che ha dato torto a Stefanel sul diniego del rinnovo automatico della concessione) sono tuttora validi (almeno fino al pronunciamento del Consiglio di Stato); e di conseguenza "deve ritenersi che gli effetti sostanziali derivanti dal rapporto concessorio siano venuti meno e che il rapporto intercorrente tra la società ricorrente e il Comune non sia attualmente sorretto da un titolo valido ed efficace". Quindi , bene ha fatto l’amministrazione a prevedere un’indennità, anche per compensare la perdita "dell’incremento del rendimento ritraibile dall’utilizzo del bene demaniale". Chiudiamo con la terza sentenza, che ha bocciato la richiesta di annullare i due bandi aggiudicati a Longchamp e Damiani. La frase-chiave: "La stazione appaltante ha correttamente esercitato il proprio potere discrezionale nel procedere alla divisione in due lotti distinti – il ragionamento –, in quanto la stessa è funzionale alla valorizzazione del bene pubblico".