MARINA
Cronaca

Coppia di fatto e unione civile Quali tutele?

Marina

Martini*

Una coppia che decida di convivere con carattere di stabilità ma che non voglia formalizzare il proprio rapporto con un matrimonio (civile o

religioso), può ritenere comunque utile registrarsi all’anagrafe del luogo di

residenza. Questa modalità, che può riguardare tanto coppie etero che dello stesso

sesso, è disciplinata dalla Legge Cirinnà del 2016 la quale ha introdotto tale registrazione come presupposto per estendere alle coppie registrate molti diritti che sono riconosciuti alle coppie unite in matrimonio. A titolo di esempio: il diritto di visita al partner ricoverato o detenuto; il diritto alle informazioni mediche e alla scelta di trattamenti sanitari nel

caso di incapacità del malato, la decisione sulla donazione degli organi, la rilevanza nel caso di domanda di assegnazione di alloggio popolare. Si tratta, quindi, di un notevole rafforzamento della tutela economica della coppia registrata rispetto alla coppia di fatto che non compia questo

ulteriore passo. Sotto il profilo dei diritti successori, invece, la registrazione anagrafica non

attribuisce alla coppia alcun diritto reciproco quindi, come nel caso delle coppie di fatto non registrate, se un partner intende tutelare l’altro in caso

di morte, dovrà provvedere facendo testamento o facendo una donazione in suo favore o anche stipulando un’assicurazione sulla vita.

Di contro, le coppie di fatto non registrate godono solo di alcune tutele fissate dal giudice e da alcune norme ma previo accertamento giudiziale

della stabilità del rapporto di convivenza. Per quanto attiene, invece, all’ipotesi in cui alla coppia si aggiungano uno

o più figli, la tutela dei minori è in entrambi i casi identica a quella dei figli nati da matrimonio. Quindi, nell’ipotesi di rottura della coppia genitoriale, i figli godranno della medesima tutela in ordine all’affido condiviso e al principio della bigenitorialità, alla frequentazione con il genitore non collocatario e

all’assegnazione della casa familiare a favore del genitore con cui convivano prevalentemente i figli e anche al contributo di mantenimento.

La legge Cirinnà, come detto, si applica anche a conviventi dello stesso sesso.

*Avvocato Foro di Milano