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Antonio Cianci, i giudici: "L’ergastolano in permesso voleva uccidere"

Era già in carcere per omicidio: accoltellò un passante solo per denaro

MILANO

"Antonio Cianci voleva uccidere". Nella ricostruzione che ha portato i giudici alla condanna "l’uomo ha puntato a una zona, come quella del collo, certamente suscettibile di lesioni che sapeva sarebbero state fatali". Lo scrive il giudice Angela Minerva nelle motivazioni della sentenza di condanna, con rito abbreviato, dell’ergastolano che ‪il 9 novembre‬ dello scorso anno ha rapinato e tentato di uccidere un anziano di 79 anni davanti al parcheggio dell’ospedale milanese San Raffaele, approfittando del permesso premio che gli era stato concesso. Cianci ha una storia criminale lunga almeno quarant’anni, molti dei quali però trascorsi in carcere.

Negli anni ‘70 uccise un metronotte e tre carabinieri della stazione di Melzo, e si fece già il carcere, uscito in permesso ha aggredito l’anziano ed stato condannato per quest’ultimo tentato omicidio a ulteriori 9 anni e 4 mesi.

Secondo il giudice, l’imputato quel giorno non si è preoccupato "della potenzialità letale della propria azione, certamente prevedibile, tenuto conto della capacità offensiva dell’arma utilizzata e della zona corporea attinta". Stando all’indagine del pm Nicola Rossato, Cianci organizzò l’aggressione, camuffandosi da operatore del San Raffaele (mascherina, guanti, tuta e apparecchio per la pressione, tutte cose rubate).

E quella sera chiese soldi all’anziano, che gli diede quello che aveva in tasca: "9 euro e 37 centesimi". A quel punto Cianci, "adirato" per la cifra "esigua", sferrò un fendente alla gola con un taglierino, sfiorò la giugulare del 79enne e gli portò via il cellulare.

Sempre secondo quanto ha stabilito il giudice, inoltre, alla sua condotta va applicata l’aggravante poiché "appare evidente la abnormità della violenza perpetrata da Cianci rispetto a quella necessaria e sufficiente per consumare la rapina, soprattutto se si considerano le condizioni soggettive della vittima: uomo anziano e disarmato, che sarebbe stato ragionevolmente intimidito dalla mera minaccia, o, al più, da una lesione a una zona corporea non vitale".

Infine, si legge, non possono inoltre essere concesse le attenuanti generiche posto che, stando all’indagine, l’imputato non ha agito "per particolari esigenze economiche" e nel corso del processo non ha manifestato "alcun moto di revisione critica di quanto accaduto".

An.Gi.