DIANDREA GIANNI
Cronaca

"Anche i detenuti hanno diritto alla Naspi"

Il Tribunale condanna l’Inps: sulla disoccupazione no a trattamenti differenziati rispetto agli altri cittadini

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di Andrea Gianni

Anche i detenuti che hanno lavorato all’interno del carcere, per l’amministrazione penitenziaria, hanno diritto a ricevere la Naspi quando restano disoccupati. Un principio sancito dal Tribunale del lavoro di Milano, che ha condannato l’Inps a versare l’indennità di disoccupazione a un detenuto che, assistito dalla Cgil, ha vinto il primo round della battaglia legale. "Va osservato che la peculiarità del lavoro penitenziario non può consentire l’introduzione di un trattamento differenziato tra i detenuti e gli altri cittadini in materia di assicurazione contro la disoccupazione", si legge nella sentenza. Il Tribunale, inoltre, evidenzia che "il lavoro penitenziario alle dipendenze del ministero della Giustizia e quello libero subordinato sono assimilabili: pertanto non possono sussistere ragioni per escludere il diritto alla Naspi qualora ricorrano i presupposti previsti dalla normativa specifica".

Una sentenza che, per la Cgil, scrive "una pagina importante per la dignità del lavoro e per il riconoscimento di una funzione realmente rieducativa della pena". Il detenuto aveva lavorato in carcere per quasi due anni come addetto alla consegna e alla gestione della spesa e come cuoco. "Sono molto contento perchè questa è una battaglia di civiltà – spiega – spero che questa battaglia possa essere utile anche per tutti gli altri lavoratori detenuti che hanno subito la stessa ingiustizia da parte di Inps". Al centro del ricorso, seguito dagli avvocati Gariboldi e Marcucci, la circolare dell’Inps del marzo 2019 che ha escluso dall’indennità chi ha lavorato durante la carcerazione. "La Corte di Cassazione ha affermato che questa attività lavorativa, legata alla funzione rieducativa e di reinserimento sociale, prevede una graduatoria per l’ammissione al lavoro – specificava l’Insp nel 2019 – ed è soggetta a turni di rotazione e avvicendamento. Questi non possono però essere assimilati ai periodi di licenziamento che danno diritto all’indennità di disoccupazione".

Ai detenuti che lavorano all’interno e alle dipendenze dell’istituto penitenziario, quindi, "non può essere riconosciuta la prestazione di disoccupazione in occasione dei periodi di inattività. L’indennità di disoccupazione da licenziamento spetta invece nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato svolto con un datore di lavoro diverso dall’amministrazione penitenziaria". Considerazioni ribaltate dal Tribunale di Milano. "La sentenza – spiega la Cgil – dimostra il carattere discriminatorio della scelta dell’Inps".

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