NICOLA PALMA
Cronaca

Milano, cantieri stradali e buche appena rattoppate: la spiegazione è nella contesa tra Comune e A2a

Nel 2017 Palazzo Marino ha cambiato norme e costi per il ripristino di asfalto e marciapiedi dopo i lavori, chiedendo “l’opera finita in ogni sua parte”. Ma dopo il Tar, anche il Consiglio di Stato ha bocciato il provvedimento: serve il regolamento del sottosuolo

Un cantiere stradale

Un cantiere stradale

Milano – La questione sembra a prima vista solo un affare da burocrati, e invece impatta eccome sulla realtà di tutti i giorni. Chi non si è mai ritrovato un cantiere stradale sotto casa? Chi non si è mai interrogato sulle condizioni dell’asfalto o di un marciapiedi dopo uno scavo per lavori alle tubature o ai cavi che corrono sotto i nostri piedi? Per questo, la sentenza del Consiglio di Stato pubblicata ieri è importante anziché no, visto che azzera le regole dettate dal Comune e riporta le lancette indietro di sette anni. In sostanza, i giudici hanno cancellato le norme locali sulla materia, generando un vuoto legislativo che l’amministrazione giocoforza dovrà sanare a breve attenendosi alle conclusioni di Palazzo Spada.

Partiamo dal 31 maggio 2017, quando la determina dirigenziale con allegato denominato "Ripristini a seguito di manomissioni per interventi sui sottoservizi in sede stradale" stabilisce "la disciplina degli interventi di ripristino della pavimentazione a seguito di realizzazioni di sottoservizi", definendo "le prescrizioni tecniche per la lavorazione da eseguire e le modalità esecutive per fornire l’opera finita in ogni sua parte e a regola d’arte rispetto ai relativi obblighi e penali". Il provvedimento aggiorna anche le specifiche tecniche connesse al listino prezzi, "sul presupposto che le vecchie specifiche del 2005 risultavano in molti punti in contrasto con i nuovi materiali e tecnologie".

Una misura contestata con un ricorso al Tar da Unareti, A2a Calore&Servizi e A2a Illuminazione Pubblica, società che fanno capo alla multiutility dell’energia il cui 25% è di proprietà proprio di piazza Scala (con un altro 25% al Comune di Brescia e il restante 50% collocato sul mercato).

Nel mirino ci sono prescrizioni definite "immotivate, irrazionali e maggiormente gravose per gli operatori, a causa di un significativo incremento dei costi nello svolgimento quotidiano della propria attività". Nel 2019, il Tribunale amministrativo della Lombardia dà ragione ad A2a e annulla l’atto: "Emerge che la determinazione dirigenziale in questione stabilisce un insieme di prescrizioni che in gran parte andrebbero collocate nel regolamento per l’uso del sottosuolo, non ancora adottato dal Comune – si legge nelle motivazioni del verdetto –. Si pongono divieti e obblighi, sono stabilite penali, sono disciplinati i movimenti di terra (scavi, rinterri, cavidotti, riempimenti di cavità) e la gestione dei materiali da scavo, i ripristini, le operazioni e gli ambiti (su strada, su marciapiede, su aree verdi, su piste ciclabili, su aree parcheggio), nonché gli elementi di corredo, come chiusini e pozzetti stradali".

Il Comune impugna il verdetto al Consiglio di Stato, ma nel frattempo continua a inserire quelle clausole nelle successive autorizzazioni per lavori stradali (più di 200 solo nella seconda metà del 2019). Ora il giudizio di secondo grado ha chiuso la partita, ancora una volta a favore di A2a: "A parere del collegio, la gran parte di tali prescrizioni andrebbe collocata nel regolamento per l’uso del sottosuolo, non ancora adottato dal Comune". E non vale neppure il fatto che la Regione ha fatto suoi prezzi e paletti tecnici fissati da Milano a fine 2018, visto che, per i magistrati, quel listino "non ha efficacia precettiva ma costituisce un mero riferimento per le stazioni appaltanti che indicono procedure per l’affidamento di lavori pubblici"; senza contare che le specifiche introdotte nel 2017 hanno perso validità nel 2019. Conclusione: appello respinto e spese legali per tremila euro a carico del Comune.