REDAZIONE LODI

"Accordi innovativi" coi dipendenti: azienda Cebi bocciata dai giudici

La Ceby di Borgo San Giovanni

Un compromesso contrattuale che la corte d’Appello di Milano ha definito "non applicabile". Sul caso Cebi, l’azienda di Borgo San Giovanni (ex Vebe), ieri è arrivata la sentenza di secondo grado della sezione lavoro che ha confermato la decisione del giudice del tribunale di Lodi del 19 marzo 2019. A febbraio 2018, l’azienda che si occupa di lavaggio dei fari e dei vetri per i clienti del settore auto, aveva chiesto agli operai di rinunciare a una parte dei permessi previsti dal contratto e congelare il premio di produzione in cambio di nuove linee di produzione con l’impegno dell’azienda ad assumere entro tre anni 15 lavoratori, stabilizzandoli tra gli interinali chiamati a integrare la forza lavoro. Un accordo sindacale "innovativo" che i giudici del lavoro del tribunale di Lodi e, ora, anche della corte d’Appello di Milano, hanno dichiarato "non applicabile". La nuova sentenza obbliga l’azienda a restituire alle lavoratricilavoratori, per avere sottratto indebitamente, tramite un accordo in deroga firmato dalle Rsu e dalla Fim Cisl (mentre non aveva firmato la Fiom Cgil), al risarcimento ed al ripristino dei diritti contrattuali.

L’accordo in deroga prevedeva: riduzione delle permessi annui retribuiti da 104 ore a 64 ore, blocco della contrattazione di secondo livello per tre anni, estensioni anche a tutti i lavoratori somministrati l’applicazione di tale accordo in deroga. "Ancora una volta il diritto viene ripristinato con la corretta applicazione del Contratto collettivo nazionale del lavoro", commenta il segretario provinciale Fiom Cgil di Lodi, Massimiliano Preti.

C.D.