Zona gialla: cosa si può fare e cosa no, le regole

Spostamenti fuori Comune. Apertura di bar e ristoranti, negozi, centri commerciali e anche di mostre e musei

Zona gialla, a Milano riparte il servizio al tavolo nei bar

Zona gialla, a Milano riparte il servizio al tavolo nei bar

Milano, 30 gennaio 2021 - Da lunedì 1 febbraio la Lombardia sarà in zona gialla. Ma, attenzione, non è un 'liberi tutti':  la regione passa semplicemente a un regime di regole attenuato rispetto a quello in vigore fino a domenica 31 gennaio.

Lombardia in zona gialla: ecco le regole. Le immagini con tutte le istruzioni

Da zona arancione a zona gialla, cosa cambia?

Spostamenti, negozi, bar e ristoranti: domande e risposte

Spostamenti zona gialla
Spostamenti zona gialla
Spostamenti

È consentito spostarsi all’interno del territorio regionale dalle ore 5 alle ore 22 senza dover motivare lo spostamento. Dopo le 22 e fino alle 5 del giorno successivo sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Dalle 5 alle 22 è consentito spostarsi una sola volta al giorno verso un’altra abitazione privata all’interno della stessa regione, nel limite massimo di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi (oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi). Fino al 15 febbraio restano vietati, su tutto il territorio nazionale, gli spostamenti tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. In virtù di tale ultima previsione, gli spostamenti potranno avvenire verso aree regionali anche di colore “arancione” o “rosso”. Il divieto comprende anche gli spostamenti verso alloggi presi in locazione breve (fino a 30 giorni). Per giustificare gli spostamenti verso una regione diversa da quella di residenza, domicilio o abitazione, così come per giustificare gli spostamenti notturni, sarà necessario esibire una autodichiarazione.

Seconde case

Dal 16 gennaio è venuta meno l’esclusione di raggiungere le cosiddette seconde case (abitazioni non principali), anche in un'altra Regione o Provincia autonoma, pertanto ne è consentito fare rientro. Trattandosi di una possibilità limitata al "rientro", è possibile raggiungere le seconde case solo per coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile prima dell’entrata in vigore del Dl 14 gennaio 2021. La casa di destinazione non deve comunque essere abitata da altre persone non appartenenti al nucleo familiare.

Zona gialla, attività commerciali
Zona gialla, attività commerciali
Negozi e centri commerciali

Le attività commerciali al dettaglio sono consentite, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Non sono più previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive, resta invece confermata la chiusura degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati coperti, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. All’ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l’apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.

Zona gialla ristorazione
Zona gialla ristorazione
Bar e ristoranti

Le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, sono consentite dalle 5 alle 18. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, comprese strade e parchi. L’asporto è consentito fino alle 18 per i bar e fino alle 22 per le altre attività, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni, salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo autostrade, ospedali e aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza minima di un metro tra ciascuna persona.

Zona gialla attività culturali
Zona gialla attività culturali
Teatri, musei e mostre

L’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurata dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che siano garantite modalità di fruizione contingentata tali da evitare assembramenti di persone e consentire ai visitatori di rispettare tra loro la distanza di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto delle disposizioni adottate dalle Regioni o dai protocolli e linee guida  adottati Conferenza delle regioni e delle province autonome. Sono aperte al pubblico anche le mostre, alle stesse condizioni previste per musei, istituti e luoghi della cultura.  Resta confermata la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto. Sono sospesi convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. Sono inoltre vietate sagre, fiere di qualunque genere ed altri eventi analoghi.  Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose. È confermata la chiusura di sale da ballo, discoteche o locali simili, sia all'aperto che al chiuso. Restano sospese anche le attività dei parchi tematici e di divertimento.

Sale giochi, sale scommesse e casinò

È confermata la sospensione di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

Zona gialla, attività sportive
Zona gialla, attività sportive
Sport e attività motoria

Sono consentiti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico, soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. Gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale sono consentiti a porte chiuse. Resta sospeso lo svolgimento degli sport di contatto. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto anche di carattere amatoriale. Nei centri e circoli sportivi, pubblici e privati, è consentito lo svolgimento esclusivamente all’aperto dell’attività sportiva di base e dell’attività motoria in genere, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli. Restano chiuse palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche). È consentito lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per l’attività motoria, fatti salvi i casi in cui sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

Impianti sciistici

Fino al 14 febbraio sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici, che possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive federazioni, per lo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali oppure per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di tali competizioni. La riapertura dal 15 febbraio è subordinata all’approvazione di apposite linee guida da parte Comitato tecnico scientifico.

Luoghi di culto

Viene garantito l'accesso ai luoghi di culto, che deve però avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgeranno nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

Trasporti

A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, anche non di linea, la capienza è limitata ad un massimo del 50% del totale. Il limite non si applica per il trasporto scolastico dedicato.

Scuola e Università

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (scuole superiori) adottano forme flessibili nell'organizzare l'attività didattica, in modo che sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50% (e non oltre il 75%) degli studenti di tali istituzioni scolastiche. La restante parte dell’attività è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. È sempre possibile svolgere attività in presenza qualora sia necessario: utilizzare i laboratori, mantenere una relazione educativa nei confronti di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali. Le attività didattiche ed educative per i nidi, scuole materne, scuole elementari e scuole medie si svolgono in presenza. È obbligatorio utilizzare dispostivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Le Università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento e in base all’andamento del quadro epidemiologico, predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari da svolgersi a distanza o in presenza, tenendo conto delle esigenze formative e di sicurezza sanitaria.

Autocertificazione

L’autocertificazione serve soltanto durante la fascia oraria del coprifuoco prevista dalle 22 alle 5, quando cioè gli spostamenti (di qualsiasi tipo, anche all’interno del proprio comune) diventano vincolati ai motivi di lavoro, di urgenze o di necessità.